NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO: pubblicata la circolare applicativa del 8 aprile 2021 che fornisce indicazioni per la corretta attuazione dell’intervento in favore della nuova imprenditorialità giovanile e femminile.
FINALITA’: sostenere in tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l’accesso al credito e la concessione di un contributo a fondo perduto.
BENEFICIARI: le imprese costituite da meno di 60 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione; le imprese costituite da più di trentasei mesi; di micro e piccola dimensione; costituite in forma societaria; in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.
Possono, altresì, richiedere le agevolazioni anche le persone fisiche che intendono costituire un’impresa.
AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI PER IMPRESE COSTITUITE DA MENO DI 60 MESI: finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero della durata massima di dieci anni, e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore al novanta per cento della spesa ammissibile, fermo restando che il contributo a fondo perduto può essere concesso nei limiti del venti per cento.
AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI PER IMPRESE COSTITUITE DA PIU’ DI 60 MESI: finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero della durata massima di dieci anni, e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore al novanta per cento della spesa ammissibile, fermo restando che il contributo a fondo perduto può essere concesso nei limiti del quindici per cento delle sole immobilizzazioni materiali e immateriali.
DOMANDE: a sportello dal 19 maggio 2021.
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NUOVE IMPRESE FEMMINILI E GIOVANILI
NUOVE IMPRESE FEMMINILI E GIOVANILI
DECRETO 4 DICEMBRE 2020
- Ridefinizione della disciplina di attuazione della misura in favore della nuova imprenditorialità giovanile e femminile di cui al titolo I, capo I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.
CIRCOLARE 8 APRILE 2021
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Pubblicata la circolare 8 aprile 2021, che fornisce indicazioni per la corretta attuazione dell’intervento, come riformato dal predetto decreto interministeriale, e fissa al 19 maggio 2021 la data di apertura dello sportello agevolativo.
La nuova disciplina dell’intervento troverà quindi applicazione alle domande di agevolazione presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. Invitalia, a decorrere dalla suddetta data.
- Con la pubblicazione del provvedimento è, altresì, disposta la chiusura dell’attuale sportello agevolativo di cui al decreto interministeriale 8 luglio 2015, n. 140.
FINALITA’:
Sostenere in tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale
partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l’accesso al credito e la concessione di un contributo a fondo perduto
BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese:
- a) costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’allegato I al regolamento GBER;
- c) costituite in forma societaria;
- d) in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.
Possono accedere anche le persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa purché esse facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovarne l’avvenuta costituzione entro i termini indicati nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni.
REQUISITI
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese devono:
- a) essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel registro delle imprese.
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali e non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, cosi come individuata all’art. 2, punto 18, del regolamento GBER;
- c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- d) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero.
Possono, altresì, richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire un’impresa
INIZIATIVE AMMISSIBILI
Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che prevedono programmi di investimento, realizzabili su tutto il territorio nazionale, promossi nei settori di seguito elencati:
- a) produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli, ivi inclusi quelli afferenti all’innovazione sociale, intesa come produzione di beni che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative;
- b) fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone, ivi compresi quelli afferenti all’innovazione sociale, come definita alla precedente lettera a);
- c) commercio di beni e servizi;
- d) turismo, ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza.
I programmi di investimento devono essere realizzati entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
- Le iniziative promosse da imprese costituite da non più di 36 mesi sono ammissibili alle agevolazioni
- Le agevolazioni di cui al presente decreto assumono la forma di finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero, integrabile con un contributo a fondo perduto.
Per le sole imprese di cui al capo II, sono altresì erogati servizi di tutoraggio tecnico-gestionale.
- Il contributo a fondo perduto è concesso nei limiti delle risorse disponibili.
In caso di esaurimento delle predette risorse, le agevolazioni sono concesse dal soggetto gestore nella sola forma di finanziamento agevolato.
IMPRESE COSTITUITE DA MENO DI TRENTASEI MESI
PROGRAMMI AMMISSIBILI
Sono agevolabili i programmi di investimento volti alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali
o allo sviluppo di attività esistenti.
I programmi devono:
- a) prevedere spese ammissibili, ivi comprese quelle afferenti i costi iniziali di gestione di importo non superiore a euro 1.500.000,00 al netto di IVA;
- b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche.
- c) prevedere una durata non superiore a ventiquattro mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di beni materiali e immateriali e servizi nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni, sostenute dall’impresa successivamente alla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche.
Dette spese riguardano:
- a) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell’unità produttiva oggetto di intervento, nel limite del trenta per cento dell’investimento ammissibile;
b) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per l’erogazione di servizi con la formula della sharing economy , purché strettamente necessari all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente;
c) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, ivi compresi quelli connessi alle tecnologie e alle applicazioni emergenti di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things;
d) acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d’uso;
e) consulenze specialistiche, nel limite del cinque per cento dell’investimento ammissibile;
f) oneri connessi alla stipula del contratto di finanziamento agevolato di cui all’art. 9 del presente decreto e, limitatamente alle imprese di cui all’art. 5, comma 4, oneri connessi alla costituzione della società.
Sono ammissibili le spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino sostenute successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.
- Ai sensi dell’art. 29, comma 2, del decreto-legge n. 34/2019, è altresì ammissibile alle agevolazioni un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 20% delle spese di investimento di cui al comma 1 del presente articolo complessivamente ritenute ammissibili.
Le esigenze di capitale circolante devono essere giustificate dal piano di impresa valutato dal Soggetto gestore e possono essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa:
- a) materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci;
- b) servizi, diversi da quelli compresi nelle spese di cui al comma 1, necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa;
- c) godimento di beni di terzi.
AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
Le agevolazioni assumono la forma di finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero della durata massima di dieci anni, e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore al novanta per cento della spesa ammissibile, fermo restando che il contributo a fondo perduto può essere concesso nei limiti del venti per cento delle sole spese di cui all’art. 15, comma 1, lettere b) , c) e d) .
- Qualora il valore complessivo dell’agevolazione ecceda i limiti previsti dal predetto art. 22 del regolamento GBER, l’importo del contributo a fondo perduto è ridotto al fine di garantirne il rispetto.
Il finanziamento agevolato di cui al comma 1 è restituito dall’impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla seconda delle precitate date successiva a quella di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni concesse.
- I finanziamenti di importo non superiore a euro 250.000,00 non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio.
- I finanziamenti di importo superiore a euro 250.000,00 devono essere assistititi da privilegio speciale ove acquisibile nell’ambito degli investimenti agevolati ed in funzione della natura dei beni.
In aggiunta alle agevolazioni di cui al comma 1 sono erogati servizi di tutoraggio tecnico-gestionale, ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis .
- I predetti servizi sono erogati dal Soggetto gestore, anche mediante modalità telematiche, e sono finalizzati a trasferire ai soggetti beneficiari competenze specialistiche e strategiche per il miglior esito delle iniziative finanziate, negli ambiti tematici di maggiore interesse e rilevanza per le imprese, con particolare riferimento alla corretta fruizione delle agevolazioni, all’accesso al mercato dei capitali, al marketing , all’organizzazione e risorse umane, all’innovazione e trasferimento tecnologico.
- Il valore dei servizi è pari, per singola impresa beneficiaria, ad euro 5.000,00 per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo non superiore a euro 250.000,00 e ad euro 10.000,00 per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo superiore ad euro 250.000,00.
IMPRESE COSTITUITE DA PIÙ DI TRENTASEI MESI
PROGRAMMI AMMISSIBILI
Sono agevolabili i programmi di investimento volti alla realizzazione di nuove unità produttive ovvero al consolidamento ed allo sviluppo di attività esistenti attraverso l’ampliamento dell’attività, la diversificazione della produzione mediante prodotti nuovi aggiuntivi o la trasformazione radicale del processo produttivo.
I PROGRAMMI DEVONO:
- a) prevedere spese ammissibili di importo non superiore a euro 3.000.000,00 al netto di IVA;
- b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni.
- Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori; - c) avere una durata non superiore a ventiquattro mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
- Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il soggetto gestore può concedere proroghe del termine di ultimazione del programma complessivamente di durata non superiore a dodici mesi.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali necessarie alle finalità del programma, sostenute dall’impresa successivamente alla data di presentazione della domanda.
DETTE SPESE RIGUARDANO:
- a) limitatamente alle imprese operanti nel settore del turismo, l’acquisto dell’immobile sede dell’attività, nel limite massimo del quaranta per cento dell’investimento complessivo ammissibile;
- b) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell’unità produttiva oggetto di intervento, nel limite del trenta per cento dell’investimento complessivo ammissibile;
- c) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per l’erogazione di servizi con la formula della sharing economy purché strettamente necessari all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente;
- d) programmi informatici, brevetti, licenze e marchi e commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa.
LE SPESE SONO AMMISSIBILI A CONDIZIONE CHE:
- a) siano ammortizzabili;
- b) siano utilizzate esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma di investimenti agevolato;
- c) siano acquistate a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente.
- d) figurino nell’attivo di bilancio dell’impresa beneficiaria per almeno tre anni.
AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero della durata massima di dieci anni, e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore al novanta per cento della spesa ammissibile, fermo restando che il contributo a fondo perduto può essere concesso nei limiti del quindici per cento delle sole immobilizzazioni materiali e immateriali.
- Qualora il valore complessivo dell’agevolazione ecceda i limiti di intensità previsti l’importo del contributo a fondo perduto è ridotto al fine di garantirne il rispetto.
Il finanziamento agevolato è restituito dall’impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla seconda delle precitate date successiva a quella di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni concesse.
- I finanziamenti di importo non superiore a euro 250.000,00 non sono assistiti da forme di garanzia.
- I finanziamenti di importo superiore a euro 250.000,00 devono essere assistititi da privilegio speciale, ove acquisibile nell’ambito degli investimenti agevolati ed in funzione della natura dei beni, e, qualora il programma di investimenti agevolato comprenda anche l’acquisto dell’immobile sede dell’attività, da ipoteca di primo grado sul medesimo immobile.
DOMANDE
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto legislativo n.123/1998.
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