Italia Contributi

Pubblicato il Decreto del Mise per i contributi in favore di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il sistema produttivo e, in particolare, per la competitività delle piccole e medie imprese. Domande dal 17 ottobre 2016 – Italia Contributi

PON 2014 2020 RICERCA SVILUPPOIl Ministero delle Sviluppo Economico ha pubblicato il Decreto 4 agosto 2016 con i termini e le modalità di presentazione delle domande a valere sul Bando Horizon 2020- PON Imprese & Competitività 2014-20.
FINALITA’: sostenere la valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei territori delle Regioni meno sviluppate: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e delle Regioni in transizione, Abruzzo, Molise e Sardegna.
BENEFICIARI: a) le imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi e di trasporto per terra, per acqua o per aria, ivi comprese le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale; c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b); d) centri di ricerca con personalità giuridica. Limitatamente ai progetti proposti congiuntamente con uno o più soggetti di cui al comma 1, possono beneficiare delle agevolazioni anche i seguenti soggetti: a) Organismi di ricerca; b) Liberi professionisti;c) Spin-off. In tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di
collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato.
PROGETTI AMMISSIBILI: devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle nuove tecnologie. Essere realizzati nell’ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nelle Regioni meno sviluppate e/o nelle Regioni in transizione. Prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 800.000,00 (ottocentomila) e non superiori a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni). Essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni. Avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi.
AGEVOLAZIONI: Le agevolazioni sono concesse nella forma del finanziamento agevolato pari al 20 per cento dei costi e delle spese ammissibili, e nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata fino al 75%.
DOMANDE:redatte e presentate in via telematica a partire dal 17 ottobre 2016.

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PON “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR

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PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO DI RILEVANZA STRATEGICA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

FINALITA’

Sostenere la valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei territori delle Regioni meno sviluppate e delle Regioni in transizione, il  decreto disciplina le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il sistema produttivo e, in particolare, per la competitività delle piccole e medie imprese.

RISORSE

Per la concessione delle agevolazioni sono rese disponibili, a valere sull’Asse I, Azione 1.1.3. del Programma Operativo Nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, le seguenti risorse finanziarie:

  • a) euro 150.000.000,00 (centocinquantamilioni) per i progetti di ricerca e sviluppo realizzati nelle Regioni meno sviluppate;
  • b) euro 30.000.000,00 (trentamilioni) per i progetti di ricerca e sviluppo realizzati nelle Regioni in transizione.

Una quota pari al 60 per cento delle risorse di cui al comma 2, lettere a) e b), è riservata ai progetti di ricerca e sviluppo proposti, nell’ambito delle medesime regioni, da PMI e da reti di imprese.

Per il finanziamento dello strumento di garanzia, istituito ai sensi del decreto direttoriale 6 agosto 2015 sono accantonate risorse finanziarie, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, per un ammontare pari a euro 3.600.000,00 (tremilioniseicentomila) corrispondente al 2 per cento delle risorse di cui al comma 2.

BENEFICIARI

POSSONO BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI AL PRESENTE DECRETO I SEGUENTI SOGGETTI:

  • a) le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
  • b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
  • c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
  • d) centri di ricerca con personalità giuridica.

Limitatamente ai progetti proposti congiuntamente con uno o più soggetti di cui al comma 1, possono beneficiare delle agevolazioni anche i seguenti soggetti:

  • a) Organismi di ricerca;
  • b) Liberi professionisti;
  • c) Spin-off.

I soggetti di cui al comma 1 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con uno o più soggetti di cui al comma 2, fino a un numero massimo di tre soggetti co-proponenti.

  • In tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato.
  • Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono essere redatti nelle forme prescritte dalla legge e devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto.

REQUISITI

I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:

  • a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese; i soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione la disponibilità di almeno un’unità locale nel territorio delle Regioni meno sviluppate o delle Regioni in transizione;
  • b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
  • c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati;
  • d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • e) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  • f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER;
  • g) presentare un’adeguata capacità di rimborsare il finanziamento agevolato di cui all’articolo 6 e, quindi, un valore dell’indicatore di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3), sub i), almeno pari a 0,8;
  • h) non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna passata in giudicato o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, pronunciati nei confronti dei soggetti e per i reati di cui all’articolo 38, comma 1, lettera
  • c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

I soggetti di cui al comma 2, alla data di presentazione della domanda devono possedere, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica, tutti i requisiti di cui al comma 4, ad eccezione di quelli di cui alle lettere c) e g).

PROGETTI AMMISSIBILI

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie, riconducibili alle aree tematiche individuate dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente.
AI FINI DELL’AMMISSIBILITÀ ALLE AGEVOLAZIONI I PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO DEVONO:

  • a) essere realizzati nell’ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nelle Regioni meno sviluppate e/o nelle Regioni in transizione;
  • b) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 800.000,00 (ottocentomila) e non superiori a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni);
  • c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione.
  • d) avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi.
    e) qualora presentati congiuntamente da più soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili.

I progetti presentati in forma congiunta possono essere realizzati, per una quota non superiore al 35 per cento del totale dei costi ammissibili esposti in domanda, in una o più unità locali dei soggetti di cui all’articolo 3, ubicate nelle aree del territorio nazionale non comprese in quelle delle Regioni meno sviluppate e delle Regioni in transizione.

4. Per i progetti di cui al comma 3, nel caso in cui a seguito dello svolgimento dell’attività istruttoria di cui all’articolo 8, comma 3, la quota del progetto da realizzare al di fuori delle Regioni meno sviluppate e delle Regioni in transizione risulti superiore al 35 per cento del totale dei costi ammissibili, la parte eccedente, pur essendo parte del progetto da realizzare, non viene considerata agevolabile ai fini del presente decreto.


SPESE AMMISSIBILI

SONO AMMISSIBILI ALLE AGEVOLAZIONI DI CUI AL PRESENTE DECRETO LE SPESE E I COSTI RELATIVI A:

  • a) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
  • b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all’intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo.
  • Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d’uso siano caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione del Soggetto gestore;
  • c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e
    sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del
    know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
  • d) le spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del 25 per cento dei costi
    diretti ammissibili del progetto, secondo quanto stabilito dall’articolo 20 del regolamento delegato
    (UE) n. 480/2014 e dall’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1290/2013;
    e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

Le agevolazioni sono concesse nella forma del finanziamento agevolato, per una percentuale nominale pari al 20 per cento dei costi e delle spese ammissibili, e nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue:


A) PER I COSTI E LE SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI RICERCA INDUSTRIALE:

  • 1) 60 per cento per le imprese di piccola dimensione;
  • 2) 50 per cento per le imprese di media dimensione;
  • 3) 40 per cento per le imprese di grande dimensione;
  • 4) 47 per cento per gli Organismi di ricerca;


B) PER I COSTI E LE SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI SVILUPPO SPERIMENTALE:

  • 1) 35 per cento per le imprese di piccola dimensione;
  • 2) 25 per cento per le imprese di media dimensione;
  • 3) 15 per cento per le imprese di grande dimensione;
  • 4) 22 per cento per gli Organismi di ricerca.


Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI e ciascuno dei soggetti proponenti non sostenga da solo più del 70 per cento dei costi complessivi ammissibili, viene riconosciuta a ciascuno dei soggetti proponenti, nel limite dell’intensità massima di aiuto stabilita dall’articolo 25, paragrafo 6, del Regolamento GBER, una maggiorazione del contributo diretto alla spesa pari
a 10 punti percentuali.

  • Nel caso in cui il progetto agevolato sia concluso entro il 31 dicembre 2018 viene riconosciuta, con esclusione degli Organismi di ricerca, in aggiunta a quanto previsto ai commi 1 e 2 e nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dall’articolo 25 del Regolamento GBER, una maggiorazione del contributo diretto alla spesa pari a 5 punti percentuali.
  • Limitatamente ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, in luogo del finanziamento agevolato è concesso un contributo diretto alla spesa per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili complessivi pari al 3 per cento.

FINANZIAMENTO AGEVOLATO

Il finanziamento agevolato non è assistito da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell’articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

  • Il finanziamento agevolato ha una durata compresa tra 1 e 8 anni, oltre un periodo di preammortamento fino all’ultimazione del progetto e, comunque, nel limite massimo di 3 anni decorrenti dalla data del decreto di concessione.
  • E’ facoltà dell’impresa rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento.
  • Il rimborso degli interessi di preammortamento avviene a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
  • Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo il relativo piano di ammortamento alle medesime
    scadenze.
  • Il rimborso degli interessi di preammortamento e delle rate di ammortamento deve avvenire attraverso il versamento da parte del soggetto beneficiario degli importi dovuti sulla contabilità speciale n. 1726 “Interventi Aree Depresse”.
  • Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea

DOMANDE

La domanda di agevolazioni e la documentazione indicata nell’avviso devono essere redatte e presentate in via esclusivamente telematica a partire dal 17 ottobre 2016.

 

 

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