Contributo a fondo perduto per spese connesse all’avvio e al funzionamento dei primi tre anni di attività di uno studio associato o di una società tra professionisti.
Rivolto a professionisti ordinistici e non ordinistici, aderenti ad associazioni, inserite nel registro regionale, che avviano un’attività in forma societaria, con sede legale ed operativa nel territorio regionale.
L’ammontare del contributo è pari al 40% delle spese ammissibili, fermo restando il limite minimo di 2.500,00 euro e quello massimo di 15.000,00 euro.
La domanda può essere presentata per una sola volta nell’arco del primo triennio di attività professionale. Chiedi informazioni
Chiedi un Appuntamento a Milano
Chiedi un appuntamento in altre citta’
Chiedi informazioni
Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia
Legge regionale 22 aprile 2004 n. 13
“Interventi in materia di professioni”
Contributi ai professionisti per avvio di forme associate e societarie tra professionisti
BENEFICIARI
- Professionisti ordinistici, iscritti a ordini e collegi ex art. 2229 c.c., che avviano un’attività in forma associata ai sensi della legge 1815 del 23 novembre 1939
- Professionisti ordinistici, iscritti a ordini e collegi ex art. 2229 c.c., che avviano un’attività in forma societaria, qualora consentita da specifiche norme di settore
- Professionisti non ordinistici, aderenti ad associazioni, inserite nel registro regionale previsto dall’ art. 4 della legge regionale 13/2004, che avviano un’attività in forma societaria
REQUISITI
- Sede legale ed operativa nel territorio regionale.
- Almeno il 51% degli associati o dei soci deve esercitare l’attività in regione
- Svolgimento di un’attività esclusivamente libera e professionale
GLI INTERESSATI NON DEVONO ESSERE:
– lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato o part-time)
– titolari di pensioni di vecchiaia o di anzianità erogata da INPS o da altre casse pubbliche o private
– collaboratori di impresa familiare
– artigiani
– commercianti
– coltivatori diretti
– titolari di impresa individuale
I professionisti che esercitano l’attività in forma associata non devono essere amministratori di società di persone o di società di capitali
- Lo studio associato o la società di professionisti non deve riunire il coniuge, parenti fino al terzo o affini fino al secondo grado
- Sono escluse dal beneficio le società di fatto
ETA’ RICHIESTA
Età non superiore ai 45 anni per almeno il 65% dei componenti lo studio associato/societario alla data di inizio attività
Si prescinde da tale limite qualora la forma associata o societaria:
- – riunisca almeno un lavoratore in mobilità o disoccupato di lunga durata che intraprenda la libera professione
- – riunisca almeno il 60% di libere professioniste donne
- – sia costituita in zone classificate totalmente montane in base alla deliberazione giuntale n.3303/2000
Sono ammesse a finanziamento le spese connesse all’avvio di un’attività professionale nei primi tre anni di esercizio:
- – Analisi di fattibilità e consulenza relative alla conoscenza del mercato ed alla valutazione della validità finanziaria ed economica dell’attività intrapresa
- – Organizzazione di incontri e congressi interdisciplinari finalizzati all’aggiornamento professionale ed alla cooperazione sinergica tra professionalità
- – Partecipazione a fiere, manifestazioni, eventi e congressi in ambito nazionale ed internazionale finalizzati al confronto ed all’interazione delle cognizioni e delle problematiche afferenti al settore di appartenenza
- – Viaggi di formazione all’estero
- – Sviluppo di metodologie, modelli tecnologici e di organizzazione, con riguardo ai processi comunitari di internazionalizzazione
- – Abbonamenti a pubblicazioni specializzate e banche dati, acquisto di software, realizzazione di un sito web e collegamenti in rete
- – Acquisto ed installazione di attrezzature tecnologiche connesse all’impianto ed allo svolgimento dell’attività
- – Acquisizione di beni strumentali, arredi, macchine d’ufficio, attrezzature anche informatiche strettamente connesse all’attività esercitata
- – Spese per l’acquisto di testi il cui contenuto sia strettamente pertinente all’attività esercitata
- – Spese di pubblicità a carattere informativo
SPESE ESCLUSE
Non sono ammesse le spese sostenute anteriormente alla presentazione della domanda di contributo.
L’ammontare del contributo è pari al 40% delle spese ammissibili, fermo restando il limite minimo di 2.500,00 euro e quello massimo di 15.000,00 euro
DOMANDA
La domanda può essere presentata per una sola volta nell’arco del primo triennio di attività professionale.
Non sono ammesse a contributo le domande presentate successivamente alla scadenza di 30 giorni decorrenti dalla conclusione del triennio