LIGURIA: stabilite le nuove procedure e aumentate le risorse finanziarie del Bando per i contributi al primo insediamento di giovani agricoltori.
Si tratta del Bando a valere sulla sottomisura 6.1 “Aiuto all’avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori” del Programma di sviluppo rurale 2014-2020.
BENEFICIARI: giovani agricoltori, di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, in possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda.
CONTRIBUTO: Il sostegno è determinato nel modo seguente: – premio base = 18.000,00 euro ; – maggiorazione per disagio socio-economico pari a: 4.000,00 euro se il giovane si insedia in una azienda con sede in un comune di seconda fascia; 6.000,00 euro se il giovane si insedia in una azienda con sede in un comune di terza fascia; 8.000,00 euro se il giovane si insedia in una azienda con sede in un comune di quarta fascia.
MAGGIORAZIONE: I premi di cui sopra sono maggiorati di ulteriori 8.000,00 Euro per gli insediamenti in aziende costituite per almeno il 50 % da terreni non coltivati da almeno 5 anni o precedentemente condotte da soggetti privi di vincoli di parentela con il giovane sino al terzo grado.
DOMANDE: sino alle ore 24 del 30 settembre 2016.
LIGURA PSR 2014-2020
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SOTTOMISURA 6.1- FOCUS AREA 2.B
AIUTO ALL’AVVIO DI IMPRESE AGRICOLE PER I GIOVANI AGRICOLTORI
Disposizioni per il perfezionamento delle domande di sostegno semplificate e per la presentazione di nuove domande.
FINALITÀ
Si completano le disposizioni già stabilite con la DGR 1394 del 15/12/2015 e si disciplina, in particolare:
DISPONIBILITÀ FINANZIARIE
Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando, inizialmente pari a 1.000.000 di €, sono incrementate di 1.500.000 di € e ammontano pertanto complessivamente a euro 2.500.000 (due milioni e cinquecentomila Euro).
CAMPO DI APPLICAZIONE
Tutto il territorio regionale della Liguria.
BENEFICIARI
Giovani agricoltori, definiti come segue, ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, lettera n) del regolamento 1305/2013:
“giovane agricoltore” – una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Ai fini dell’ammissibilità della domanda di sostegno:
- 1. Il giovane agricoltore deve insediarsi per la prima volta in qualità di titolare o contitolare in una azienda agricola;
- 2. La domanda di sostegno deve essere presentata entro sei mesi dalla data di inizio del primo insediamento del giovane nell’azienda agricola. In fase di prima attuazione, le domande di aiuto semplificate, pervenute entro il 30 aprile 2016, possono riferirsi a primi insediamenti iniziati nei 12 mesi precedenti;
- 3. Al momento di presentazione della domanda di sostegno, il giovane deve avere età di almeno 18 anni e non superiore a 40 anni (ossia non deve aver compiuto 41 anni);
- 4. Al momento di presentazione della domanda di sostegno, le dimensioni dell’azienda in cui il giovane agricoltore si insedia devono essere comprese entro i seguenti limiti in termini di Produzione Standard (PS):
- a. limite minimo di 15.000 euro. Tale limite è ridotto a 12.000 euro per le imprese con sede aziendale nelle zone svantaggiate di cui all’art. 32 § 1 del reg. CE 1305/2013 meglio definite nell’allegato “elenco comuni svantaggiati” del PSR;
- b. limite massimo di 200.000 euro;
Le dimensioni aziendali saranno verificate tramite le informazioni disponibili sul Fascicolo Aziendale al momento della presentazione della domanda di sostegno.
- 5. Al momento di presentazione della domanda di sostegno, il giovane agricoltore deve essere in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali.
- Il requisito di adeguate conoscenze e competenze professionali è presunto se al momento della presentazione della domanda di aiuto il beneficiario ha esercitato per almeno tre anni un’attività agricola come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo, oppure quando l’imprenditore sia in possesso di titolo di studio di livello secondario o universitario nel settore agrario, veterinario o delle scienze naturali.
- La capacità professionale si considera raggiunta anche quando l’agricoltore ha frequentato corsi di formazione professionale, relativi all’orientamento produttivo dell’azienda, per almeno 80 ore.
- Negli altri casi il requisito della capacità professionale è accertato da una apposita commissione regionale tramite procedura scritta basata su quesiti standardizzati estratti in modo casuale.
- Il giovane agricoltore, che al momento di presentazione della domanda di aiuto non è in possesso delle adeguate conoscenze e competenze professionali, deve conseguirle entro un periodo massimo di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno.
- La necessità di avvalersi di tale periodo di proroga deve essere documentata nel piano di sviluppo aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola;
- 6. Il giovane agricoltore deve presentare un piano aziendale di sviluppo i cui contenuti sono stabiliti nel capitolo 8.2.6.3.1.11 del PSR.
- L’attuazione del piano di sviluppo aziendale di sviluppo deve iniziare entro nove mesi dalla data della concessione dell’aiuto e deve concludersi entro 36 mesi dalla data della concessione dell’aiuto;
- 7. Entro 18 mesi dalla data di insediamento, il giovane agricoltore deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, tenuto conto delle norme nazionali di recepimento (agricoltore in attività);
- 8. Al fine di garantire la stabilità dell’operazione finanziata, al momento di presentazione della domanda di sostegno il giovane agricoltore deve impegnarsi a proseguire l’attività agricola, mantenendo, per almeno dieci anni dalla data di concessione dell’aiuto, la dimensione aziendale minima di accesso e la qualifica di titolare o contitolare giuridico, civile e fiscale dell’impresa agricola. In caso di infrazione a questo impegno, esclusi i casi di forza maggiore previsti dall’art. 2, comma 2, del reg. (UE)1306/2013, il premio deve essere restituito per intero gravato dagli interessi;
- 9. L’insediamento in aziende derivanti dal frazionamento di aziende preesistenti non è ammissibile a finanziamento;
- 10. Nel caso di insediamento di più soggetti in qualità di contitolari in aziende a conduzione associata sarà comunque erogato un solo premio di insediamento;
- 11. L’insediamento si conclude con l’attuazione del piano aziendale di sviluppo entro 36 mesi dalla data della concessione dell’aiuto.
- In sede di prima applicazione e fino al 30/04/2016, il termine di sei mesi previsto dal punto 2) è elevato a 12 mesi.
- Le domande di aiuto pervenute entro il 30 aprile 2016 possono pertanto riferirsi ai primi insediamenti iniziati nei 12 mesi precedenti, ferme restando tutte le altre condizioni di ammissibilità.
DEFINIZIONE DI PRIMO INSEDIAMENTO :
Il “primo insediamento” inizia con l’acquisizione per la prima volta del possesso di una azienda agricola in qualità di titolare o contitolare con l’attribuzione per la prima volta della Partita IVA come produttore agricolo e termina con l’attuazione del piano aziendale di sviluppo.
La data di primo insediamento coincide con la data di attribuzione del numero di partita IVA come produttore agricolo.
Nel caso di insediamento del giovane agricoltore in una azienda costituita NON in forma individuale sono stabilite le seguenti norme:
- a) per il giovane agricoltore che si insedia in impresa costituita sotto forma di società di persone la quota del giovane nell’ambito della società deve essere superiore al 50% oppure nell’atto costitutivo deve essere inserita una delega esplicita che dia pieni poteri decisionali in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria al giovane agricoltore;
- b) nel caso di società in accomandita semplice, il giovane agricoltore si deve insediare come socio accomandatario e deve avere pieni poteri decisionali in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria;
- c) per il giovane agricoltore che si insedia in impresa costituita sotto forma di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative a responsabilità limitata, società consortili), il giovane agricoltore deve rivestire la carica a cui corrispondono i pieni poteri decisionali in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria (amministratore delegato o amministratore unico.).
- Il giovane agricoltore deve esercitare il controllo con pieni poteri decisionali in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria, per tutto il periodo di vincolo decennale, sulla società anche in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici ed ai rischi finanziari.
- I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal momento della presentazione della domanda di aiuto.
- Nel caso di insediamento in qualità di contitolare in azienda costituita NON in forma individuale, la dimensione aziendale minima e massima deve essere rapportata al numero dei contitolari o delle persone stabilmente impiegate nell’attività agricola, risultanti dalla situazione aziendale INPS.
- Nel caso di insediamento di più soggetti in qualità di contitolari in aziende a conduzione associata sarà comunque erogato un solo premio di insediamento.
CONTRIBUTO
L’importo dell’aiuto è determinato con un sostegno base, identico per tutti i beneficiari, maggiorato in funzione :
- – degli svantaggi crescenti in termini di situazione socio-economica della zona in cui il giovane si insedia;
- – dell’impegno organizzativo ed economico dovuto all’insediamento in aziende abbandonate o condotte da soggetti estranei al beneficiario per compensare il maggior tempo necessario per raggiungere un livello di produttività adeguato.
IL SOSTEGNO È PERTANTO DETERMINATO NEL MODO SEGUENTE:
– premio base = 18.000,00 euro ;
– maggiorazione per disagio socio-economico pari a:
• 4.000,00 euro se il giovane si insedia in una azienda con sede in un comune di seconda fascia,
• 6.000,00 euro se il giovane si insedia in una azienda con sede in un comune di terza fascia;
• 8.000,00 euro se il giovane si insedia in una azienda con sede in un comune di quarta fascia.
Non è prevista alcuna maggiorazione per il giovane che si insedia in una azienda con sede in un comune di prima fascia.
In tutti i casi suddetti viene considerata come “sede” la sede aziendale indicata, alla data di insediamento, sul fascicolo aziendale, come “ubicazione aziendale”.
- I premi di cui sopra sono maggiorati di ulteriori 8.000,00 Euro per gli insediamenti in aziende costituite per almeno il 50 % da terreni non coltivati da almeno 5 anni o precedentemente condotte da soggetti privi di vincoli di parentela con il giovane sino al terzo grado.
Al fine della concessione del premio di primo insediamento si intendono NON COLTIVATI i terreni per i quali valgono contemporaneamente le seguenti definizioni:
• terreni sui quali non è stato pagato alcun premio PAC o misure a superficie PSR negli ultimi cinque anni o intervento PSR strutturale negli ultimi 10 anni;
• terreni classificati negli ultimi cinque anni sul fascicolo aziendale e individuabili sulle relative foto aeree come incolti (Uso non agricolo – Tare oppure Bosco) oppure terreni che, pur non essendo stati nei cinque anni precedenti su alcun fascicolo aziendale, sono stati identificati come incolti in base a foto aeree e rilievi a terra (è onere del richiedente fornire documentazione fotografica in tal senso nella relazione tecnica a corredo della domanda di sostegno).
EROGAZIONE
Il premio viene erogato, su richiesta del beneficiario, n due rate nell’arco di un periodo massimo di cinque anni.
- La prima rata, pari al 50% dell’importo del premio, dopo l’avvio dell’attività.
- L’erogazione della seconda rata del sostegno, pari al 50%, è subordinata alla corretta e completa attuazione del piano aziendale di sviluppo.
DOMANDE
Le domande di sostegno, sia per quanto riguarda il perfezionamento delle domande di sostegno semplificate sia per quanto riguarda la presentazione di nuove domande, possono essere presentate sino alle ore 24 del 30 settembre 2016.
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