LIGURIA: la Giunta regionale ha approvato le modalità attuative per lo strumento finanziario, Fondo strategico regionale, per sostenere la crescita e lo sviluppo delle imprese e contribuire al miglioramento dell’efficienza del mercato dei capitali.
BENEFICIARI: piccole e medie imprese in forma di società di capitale, operanti sul territorio della Regione Liguria, che a) non hanno operato in alcun mercato; b) operano in un mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.
STRUMENTO FINANZIARIO: lo strumento può effettuare investimenti ulteriori anche dopo il periodo di sette anni di cui alla lettera b), se non è superato l’importo totale del finanziamento del rischio di 15 milioni di euro, se la possibilità di investimenti ulteriori era prevista nel piano aziendale iniziale e se l’impresa non è diventata collegata di un’altra impresa diversa dall’intermediario finanziario o dall’investitore privato indipendente a titolo della misura, a meno che la nuova impresa risultante soddisfi le condizioni della definizione di PMI.
INVESTIMENTO MINIMO: La soglia minima di investimento delle risorse pubbliche dello strumento è di 50.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria. A ciascun investimento del fondo deve corrispondere l’investimento congiunto di uno o più investitori privati indipendenti, per un importo pari almeno alle seguenti soglie: il 50% del finanziamento del rischio concesso alle imprese di cui alle lettere a) e b); il 60% del finanziamento del rischio concesso alle imprese di cui alla lettera c) e per investimenti ulteriori in imprese ammissibili dopo il periodo di sette anni.
DOMANDE: dal 30 aprile 2019 e fino alla chiusura dello sportello.
LIGURIA: CAPITALE DI RISCHIO
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FONDO STRATEGICO REGIONALE
La Giunta regionale ha approvato con delibera del 18 gennaio 2019, le modalità attuative per lo strumento finanziario, ai sensi della Legge regionale n. 34/2016 Fondo strategico regionale, per sostenere la crescita e lo sviluppo delle imprese e contribuire al miglioramento dell’efficienza del mercato dei capitali.
FINALITÀ
Scopo dello strumento finanziario è sostenere la crescita e lo sviluppo delle piccole e medie imprese e contribuire al miglioramento dell’efficienza del mercato dei capitali e segnatamente favorire lo sviluppo degli investimenti nel capitale di rischio delle start up e nelle piccole e medie imprese operanti sul territorio della Regione Liguria, mediante il co-investimento diretto, insieme a terzi investitori privati che siano indipendenti rispetto alle imprese (di seguito indicati per brevità come “co-investitori”), in strumenti finanziari prevalentemente di equity e quasi – equity.
RISORSE
Allo strumento finanziario è assegnata una dotazione iniziale di risorse finanziarie pubbliche di 5 milioni di euro.
BENEFICIARI
Possono beneficiare degli interventi dello strumento finanziario le imprese che, al momento della decisione di investimento, sono piccole e medie imprese costituite in forma di società di capitale e soddisfano una delle seguenti condizioni:
- a) non hanno operato in alcun mercato;
- b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;
- c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.
Lo strumento può effettuare investimenti ulteriori nelle imprese ammissibili in cui abbia già investito (“follow on”), anche dopo il periodo di sette anni di cui al paragrafo 1. lettera b), se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
- non è superato l’importo totale del finanziamento del rischio di 15 milioni di euro;
- la possibilità di investimenti ulteriori era prevista nel piano aziendale iniziale;
- l’impresa non è diventata collegata di un’altra impresa diversa dall’intermediario finanziario o dall’investitore privato indipendente a titolo della misura, a meno che la nuova impresa risultante soddisfi le condizioni della definizione di PMI.
MODALITÀ E VINCOLI
Lo strumento opera in modo sussidiario e complementare rispetto ai co-investitori ed interviene nelle piccole e medie imprese esclusivamente insieme ad almeno un co-investitore privato terzo ed indipendente rispetto alle stesse, previa delibera vincolante dei rispettivi organi decisionali.
- Le ricadute economiche e occupazionali dei progetti imprenditoriali oggetto dell’investimento dello strumento devono riguardare in prevalenza sedi operative ubicate nel territorio della regione Liguria, che dovranno essere regolarmente censite presso la C.C..I.A.A. e nella piena disponibilità dell’impresa al momento dell’erogazione dell’investimento.
Il singolo apporto dello strumento, unitamente a quello dei co-investitori, dovrà rispettare i seguenti limiti:
- a) la partecipazione diretta acquisita (Equity) non potrà superare il 49,9% del capitale sociale delle imprese beneficiarie anche considerando la trasformazione in equity, ancorché eventuale, di altri strumenti di investimento.
La partecipazione acquisita non può comunque determinare il possesso della maggioranza dei diritti di voto ordinari delle imprese beneficiarie; - b) l’acquisizione della partecipazione diretta (Equity) e gli altri strumenti finanziari di quasi-equity devono incrementare i mezzi finanziari delle imprese target ovvero non devono avvenire mediante l’acquisto di azioni, quote o altri strumenti finanziari già emessi, salvo la facoltà di acquisto di quote esistenti da un azionista o un socio precedente entro il limite massimo di importo pari al 25% di ciascun investimento nelle imprese ammissibili;
- c) l’investimento per ogni singola impresa delle risorse pubbliche dello strumento non potranno superare l’ammontare di 500.000 euro;
- d) il tempo massimo dell’intervento, a prescindere dallo strumento utilizzato, non potrà essere superiore a cinque anni, potendo prevedere un eventuale “grace period” non superiore a tre anni in caso di necessità connesse alla dismissione della partecipazione.
SOGLIA MINIMA DI INVESTIMENTO
La soglia minima di investimento delle risorse pubbliche dello strumento è fissata in € 50.000 per ciascuna impresa beneficiaria.
FORMA DEGLI INVESTIMENTI
Lo strumento finanziario su ogni singola operazione realizza gli investimenti a favore delle imprese beneficiarie, nella forma di:
- a) strumenti di equity, ovvero il conferimento di capitale a un’impresa, investito direttamente o indirettamente in contropartita della proprietà di una quota corrispondente della stessa impresa;
- b) strumenti di quasi-equity, ovvero i finanziamenti che si collocano tra equity e debito e hanno un rischio più elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell’impresa destinataria e non è garantito in caso di cattivo andamento dell’impresa.
Gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino, e, in alcuni casi, convertibile in equity, o come capitale privilegiato (preferred equity).
OPERAZIONE ESCLUSE
Sono escluse operazioni di buy out.
- Gli investimenti non devono consistere in meri finanziamenti delle passività dell’impresa.
INVESTIMENTO CONGIUNTO
A ciascun investimento del fondo deve corrispondere l’investimento congiunto di uno o più investitori privati indipendenti, per un importo pari almeno alle seguenti soglie:
- a) il 50% del finanziamento del rischio concesso alle imprese di cui all’art. 2 paragrafo 1 lettera a) e b);
- b) il 60% del finanziamento del rischio concesso alle imprese di cui all’art. 2 paragrafo 1 lettera c) e per investimenti ulteriori in imprese ammissibili dopo il periodo di sette anni di cui all’art. 2 paragrafo 1, ultimo capoverso;
CUMULABILITà DEGLI AIUTI
Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili.
IMPORTO TOTALE
L’importo totale delle misure degli aiuti al finanziamento del rischio non può superare 15 milioni di euro per impresa ammissibile a titolo di qualsiasi misura per il finanziamento del rischio.
ELENCO DEI CO – INVESTITORI
Liguria capital provvederà alla ricerca, attraverso procedure adeguatamente pubblicizzate, trasparenti e non discriminatorie, di coinvestitori privati (persone fisiche, business angels o persone giuridiche) dotati dei necessari requisiti e interessati ad investire insieme allo strumento.
DOMANDE
Dal 30 aprile 2019 e fino alla chiusura dello sportello.
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