PIEMONTE: Artigianato Legge Regionale n. 1/2009 (ex l.r. 21/1997). L’obiettivo della misura è quello di sostenere investimenti mirati allo sviluppo e alla qualificazione delle piccole e medie imprese artigiane. La Misura consiste in un finanziamento agevolato del 100%, a sostegno dello sviluppo e della qualificazione delle piccole e medie imprese artigiane.
Importo minimo pari a 25 mila euro e massimo di 150.000 euro, finalizzati all’avviamento di nuove imprese, innovazione di prodotti/servizi/processi, ricerca e sviluppo, qualità certificata e miglioramento della compatibilità ambientale.
Il finanziamento da restituire in 60 mesi è in parte a tasso zero e in parte a tasso convenzionato.
La Legge Regionale 1/2009 è operativa ed i fondi sono disponibili, si potrà presentare domanda in qualunque momento fino a nuova disposizione. Chiedi informazioni
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BENEFICIARI
- Piccole e medie imprese artigiane:
- iscritte al Registro delle imprese e all’Albo provinciale delle imprese artigiane (o che ottengano l’iscrizione all’Albo provinciale entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda);
- attive alla data di presentazione della domanda (possono essere ammesse anche le imprese di nuova costituzione inattive, se gli investimenti per cui si richiede l’agevolazione siano finalizzati all’avvio dell’attività);
- con unità locale nel territorio della Regione Piemonte;
- finanziariamente sane e con solide prospettive.
INIZIATIVE AMMISSIBILI
Investimenti di importo minimo € 25.000, finalizzati al raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:
- avviamento di nuove imprese artigiane;
- introduzione di nuovi prodotti/servizi o processi produttivi;
- miglioramento sostanziale dei prodotti/servizi o dei processi esistenti;
- miglioramento della compatibilità ambientale dell’impresa;
- introduzione di un sistema di qualità certificabile;
- promozione e sviluppo dell’impresa sui mercati locali, nazionali e internazionali;
- ricerca e sviluppo.
AMBITI PRIORITARI
Vengono considerati prioritari gli interventi relativi a:
- incremento occupazionale;
- imprese di nuova costituzione;
- imprese che, in possesso dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni previste dalla Sezione Emergenze, presentano domanda a valere sulla Sezione Artigianato del Fondo Regionale;
- imprese che hanno ottenuto il riconoscimento dell’”Eccellenza artigiana” ai sensi della L.R. 21/1997 e s.m.i., capo VI.
SPESE AMMISSIBILI
Spese sostenute dopo la presentazione della domanda o nei sei mesi precedenti nel caso di nuove imprese (ma non prima della data di costituzione o di attribuzione della partita IVA):
- formazione del personale dipendente (massimo 20% delle spese ammissibili);
- acquisto di macchinari, impianti tecnici, automezzi allestiti con attrezzature specifiche (per questa tipologia, sono ammissibili anche i beni usati, se corredati di una perizia tecnica che ne attesti il valore di mercato);
- acquisto di autoveicoli nuovi specifici per l’attività aziendale;
- acquisto di arredi strumentali;
- acquisto di attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi;
- acquisizione di servizi reali (consulenze, promozione, pubblicità…);
- opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazioni, spese di progettazione (massimo 35% delle spese ammissibili);
- spese per l’avviamento commerciale dell’attività (massimo 35% delle spese ammissibili);
- solo per le iniziative di “ricerca e sviluppo” , costi del personale dipendente (massimo 15% spese ammissibili e comunque non più di € 15.000) e costi per materiali minuti e prototipi (massimo € 30.000);
- commissioni di garanzia del confidi (massimo € 1.000), documentate da un preventivo rilasciato dal confidi scelto.
Sono ammissibili i beni usati se:
- inseriti in atto di cessione d’azienda;
- acquistati da altra impresa, dietro presentazione di perizia tecnica;
- acquistati dal produttore, dal concessionario o da un rivenditore di settore.
Non sono ammessi i beni acquisiti o da acquisire in leasing.
NATURA DELL’AGEVOLAZIONE
Finanziamento agevolato fino al 100% delle spese ammissibili, così composto:
PRIORITA’
Programmi di investimento prioritari
70% con fondi regionali a tasso zero (fino ad un massimo di € 150.000);
30% con fondi bancari .
Programmi di investimento non prioritari
50 % con fondi regionali (fino ad un massimo di € 150.000);
50 % con fondi bancari
DURATA E TASSO DEL FINANZIAMENTO:
DURATA:
60 mesi, con rimborsi trimestrali.
TASSO
Alla quota di finanziamento concessa con fondi bancari verrà applicato, a scelta del beneficiario, un tasso di interesse annuo pari a:
- media mensile Euribor 3 mesi, maggiorato di uno spread massimo di 2,50 punti in funzione delle valutazioni di merito creditizio (tasso variabile);
oppure
- Eurirs di durata pari a quella del finanziamento, pubblicato sul Sole 24Ore del primo giorno lavorativo del mese di erogazione del finanziamento, arrotondato allo 0,05% superiore, maggiorato di uno spread non superiore a 2,50 punti in funzione delle valutazioni di merito creditizio (tasso fisso).
E’ obbligatorio l’intervento di un Confidi di Garanzia.
OPERATIVITÀ E DISPONIBILITÀ FONDI
La Legge Regionale 1/2009 è operativa ed i fondi sono disponibili, si potrà presentare domanda in qualunque momento fino a nuova disposizione.
DOMANDA E ITER
Bando Aperto: Misura a sportello: si potrà presentare domanda in qualunque momento fino a nuova disposizione.
Le domande sono sottoposte ad una preventiva valutazione della banca e del confidi.
Le domande sono esaminate entro 30 giorni dalla presentazione da un Gruppo Tecnico di Valutazione
Il finanziamento viene erogato in un’unica soluzione in seguito all’approvazione del programma da parte del Gruppo Tecnico di Valutazione.
NORMATIVA COMUNITARIA DI RIFERIMENTO
Regolamento (UE) n. 1407/2013 – De minimis.
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