L.. 49/1985, “Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione”.
Concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle soc. cooperative (PMI), operanti nei settori economici della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli.
Finalità: Concessione di finanziamento di investimenti riguardanti progetti finalizzati a:
A)- all’aumento della produttività o dell’occupazione o di entrambe mediante incremento e/o ammodernamento dei mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell’impresa; – alla valorizzazione dei prodotti e razionalizzazione del settore distributivo,
B)- alla ristrutturazione e riconversione degli impianti;
C)- alla realizzazione ed all’acquisto di impianti nel settore della produzione e della distribuzione del turismo e dei servizi;
D) all’ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti di cui alla lettera A);
Beneficiari: Cooperative, compresi i consorzi in forma cooperativa che operano nei settori economici della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli.
Importo finanziamento non superiore al 70% della spesa, al netto IVA, tenendo conto delle capacità di autofinanziamento.
Finanziamento massimo: Euro 2.000.000,00. Bando Aperto: Domande a Sportello.
L.. 49/1985, “Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione”
Titolo I – Criteri per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle soc. cooperative (PMI), operanti nei settori economici della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, modifiche alla D.G.R. n. 17 –1183 del 16.03.2015.
INTERVENTO.
L’intervento è costituito dalla concessione dei finanziamenti a tasso agevolato previsti dal Titolo I della legge 27 febbraio 1985, n. 49, concernente provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure a salvaguardia dell’occupazione, concessi a società cooperative operanti nel territorio della Regione Piemonte, attingendo alle disponibilità del fondo di rotazione, denominato “Foncooper – Regione Piemonte”.
PROGETTI FINANZIABILI
L’agevolazione è concessa a finanziamento di investimenti riguardanti progetti finalizzati:
- a) all’ aumento della produttività o dell’occupazione o di entrambe mediante incremento e/o ammodernamento di mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi ell’impresa;
- alla valorizzazione dei prodotti e razionalizzazione del settore distributivo;
- b) alla ristrutturazione e riconversione degli impianti
- c) alla realizzazione ed all’ acquisto di impianti nel settore della produzione e della distribuzione del turismo e dei servizi,
- d) all’ ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti di cui alla lettera a);
FINANZIAMENTO FONCOPER
Il ricorso al finanziamento Foncooper preclude l’accesso ad agevolazioni creditizie e contributive di qualsiasi natura per gli stessi investimenti, fatte salve quelle inerenti all’accollo dei finanziamenti già perfezionati ed il contributo di cui all’art. 17 della Legge 27/02/85 n. 49 compatibilmente con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014. e dal Regolamento (UE) n. 702/2014, articolo 8.
GARANZIA
E’ previsto a garanzia il privilegio sugli immobili, impianti e loro pertinenze, sui macchinari e sugli utensili della società cooperativa comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio;
- nessun altra garanzia, di qualsiasi natura, deve essere richiesta;
- il privilegio può essere costituito anche sui beni di proprietà di terzi, purché oggetto degli investimenti da finanziare e pertanto destinati al funzionamento ed esercizio della società cooperativa.
Gli aiuti sono concessi alle PMI società cooperative solamente se l’impresa ha presentato domanda di aiuto prima di avviare le attività relative all’esecuzione del progetto o dell’attività sovvenzionate.
Sono ammissibili le spese, al netto di IVA, sostenute (fatturate) successivamente alla data di presentazione della domanda (a seguito del riscontro della regolarità formale e documentale), per i beni materiali distinti in:
Investimenti immobiliari e impianti fissi
– l’acquisizione di aree e/fabbricati;
– l’esecuzione di opere murarie;
– la realizzazione di impianti fissi;
Investimenti produttivi
– l’acquisto, ammodernamento e ristrutturazione di macchinari, attrezzature e impianti, ivi compresi automezzi targati e natanti, comunque compatibili con la normativa comunitaria.
Per il settore della produzione agricola possono essere ammesse le spese per l’acquisto di terreni diversi da quelli destinati all’edilizia con un costo non superiore al 10% delle speseammissibili dell’investimento e possono essere ammessi gli investimenti per la produzione di energia.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese, al netto di IVA, sostenute (fatturate) successivamente alla data di presentazione della domanda per i seguenti beni immateriali:licenze, brevetti e marchi.
AIUTO CONCESSO
L’ammontare del finanziamento a tasso agevolato non può essere superiore al 70% della spesa ammissibile tenendo conto delle capacità di autofinanziamento, nel limite di Euro 2.000.000,00.
2. Ai sensi dell’art. 4, coma 1, lett. a) del Regolamento (UE) n. 702/2014 l’importo dell’ aiuto concesso per singola società cooperativa, operante nel settore della produzione agricola primaria e per progetto di investimento non può essere superiore a 500.000,00 Euro.
DURATA FINANZIAMENTO
- La durata prevista per il finanziamento è fino a 8 anni (comprensivi di un periodo di preammortamento di 1 anno) se il progetto riguarda esclusivamente l’acquisto di macchinari e/o attrezzature;
- fino a 12 anni (comprensivi di un periodo di preammortamento di 2 anni) se il progetto comprende anche investimenti immobiliari e/o impianti fissi.
I finanziamenti sono rimborsati in rate semestrali costanti posticipate.
- L’intensità di aiuto non potrà comunque superare:
a) il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
b) il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese; - L’intensità di aiuto non potrà comunque superare:
il 40 % dei costi ammissibili per le società cooperative agricole relativamente agli investimenti afferenti la produzione primaria, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli.
Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato in favore delle società cooperative è quello reso pubblico dalla Commissione europea.
BENEFICIARI
1. Società Cooperative, escluse quelle di abitazione, compresi i Consorzi in forma cooperativa rientranti nei limiti dimensionali previsti per le P.M.I. dall’art. 2 dell’Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 e del Regolamento (UE) n. 702/2014, sia a mutualità prevalente che non prevalente purché risultino in possesso dei requisiti mutualistici previsti dall’art. 2514 c.c. per le Cooperative a mutualità prevalente
REQUISITI
Per essere ammissibili al finanziamento a tasso agevolato le società cooperative devono possedere i seguenti requisiti:
- essere iscritte all’Ufficio registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nonché all’albo statale delle società cooperative;
- avere sede operativa nel territorio regionale alla data della domanda;
- essere in regola con i contributi previdenziali e fiscali, nonché con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- applicare nei confronti dei soci-lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali;
- avere copia del verbale di avvenuta revisione effettuata nell’ultimo biennio precedente la data di presentazione delle domande e nell’ultimo anno precedente la data di presentazione delle domande per le società cooperative (comprese le sociali) per cui la legge prevede la revisione annuale;
- essere ammissibili ai requisiti dimensionali ed al fatto che l’impresa non risulti essere in stato di difficoltà;
- non essere destinatarie di un ordine di recupero di aiuti di stato illegittimi e non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e successivamente non restituito o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati illegali o incompatibili con il mercato interno dalla Commissione Europea e dei quali la medesima ha ordinato il recupero.
I soggetti beneficiari non devono alla data della domanda:
- a) avere procedimenti in corso di revoca totale di agevolazioni concesse dall’Amministrazione regionale;
b) essere oggetto di protesti,
c) essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza.
DOMANDE
BANDO APERTO: DOMANDE A SPORTELLO.
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