SARDEGNA, pubblicato il nuovo bando sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole.
SOTTOMISURA 8.6: pubblicato dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura il bando relativo alla sottomisura 8.6 ”Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste”. R Sottomisura 8.6 sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole.
FINALITA’: migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle micro e piccole aziende forestali, tramite un contributo agli investimenti sostenuti dagli operatori del settore forestale.
MASSIMALI DI FINANZIAMENTO: l’importo massimo di investimento ammissibile per singolo progetto è fissato in €. 800.000,00,concesso in forma di contributo in conto capitale pari al 40% dei costi ammissibili.
BENEFICIARI: le imprese agricole, i privati e i Comuni, titolari di superfici forestali, in forma individuale o associata.
REQUISITI: le superfici oggetto d’intervento devono essere classificate a “bosco1”, avere una superficie minima accorpata classificata a bosco di ha 5, inoltre il richiedente deve avere la disponibilità giuridica delle superfici forestali oggetto d’intervento.
DOMANDE: per via telematica dal 18.07.2018 al 30.11.2018.
SARDEGNA BANDO DELLA MISURA 8, SOTTOMISURA 8.6
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Sardegna Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020
Bando della Misura 8, sottomisura 8.6
Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.
- Tipo di intervento 8.6.1
- Investimenti in tecnologie silvicole, nella trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti delle foreste”
- annualità 2018.
BENEFICIARI
I soggetti beneficiari ammessi a presentare domanda di sostegno sono:
- Imprese agricole o associazioni di agricoltori titolari di superfici forestali;
- Privati singoli o associati titolari di superfici forestali;
- Comuni singoli o associati titolari di superfici forestali;
CONTRIBUTO
Per la realizzazione degli interventi finanziabili è concesso un sostegno sotto forma di contributo in
conto capitale.
- Ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013, l’entità del sostegno è fissata nel 40% degli investimenti riconosciuti ammissibili.
MASSIMALI
Il volume massimo di investimento ammissibile per singolo progetto è fissato in €. 800.000,00.
- Gli importi massimi del sostegno non possono essere elusi mediante la creazione di condizioni
artificiali per il finanziamento, quali il frazionamento artificiale dei progetti e/o dell’impresa. - Non è consentita la presentazione di domande di sostegno per un volume d’investimenti inferiore a €. 15.000,00
ANTICIPAZIONE
Per quanto disposto al paragrafo 4 dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 è possibile il
versamento al beneficiario di un anticipo, per spese per investimento, non superiore al 50% del
contributo concesso.
- Il sostegno è concesso alle condizioni previste dal regime di aiuto in esenzione SA.50990(2018/XA),
registrato nel Catalogo aiuti SIAN con il Codice univoco aiuto 994345.
AMBITI DI APPLICAZIONE
L’intervento si attua in tutto il territorio forestale della Regione Sardegna.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Le superfici oggetto d’intervento devono:
- 1. essere classificate a “bosco1”;
- 2. Avere una superficie minima accorpata classificata a bosco di ha 5;
- 3. Il richiedente deve avere la disponibilità giuridica delle superfici forestali oggetto
d’intervento.
Condizioni di ammissibilità relative alla domanda
a. Sono ammessi investimenti che:
- sono motivati in rapporto ai previsti miglioramenti economici da realizzare con il progetto di
investimento proposto, a norma dell’art. 26 par. 2 del reg. (UE) n. 1305/2013; - riguardano inequivocabilmente operazioni precedenti la trasformazione industriale dei prodotti
forestali (legnosi e non legnosi); - Gli interventi di infittimento artificiale del soprassuolo, conversione e modifica della struttura del
bosco della composizione delle specie devono essere specificatamente finalizzati al miglioramento del valore economico del bosco. Sono da escludersi le operazioni di rimboschimento/rinnovazione dopo il taglio di utilizzazione o definitivo e nei boschi di conifere; - Gli investimenti sono conformi alla legislazione dell’Unione e dello Stato membro interessato in
materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell’impatto
ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l’autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.
In conformità all’art. 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, gli interventi si applicano alle microimprese e alle
piccole e medie imprese (PMI).
ESCLUSIONI
- Sono escluse dal regime di aiuti le aziende in difficoltà, così come definite nel Reg. (UE) n. 702/14, articolo 2, punto 14, così come le aziende destinatarie di un ordine di recupero pendente di precedenti aiuti dichiarati dalla Commissione illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
Disponibilità giuridica dei terreni
Al fine di garantire l’impegno legato al mantenimento della destinazione d’uso degli investimenti, il
beneficiario deve avere la disponibilità giuridica dei terreni nei quali intende effettuare gli investimenti,
al momento della presentazione della domanda e, nel caso di affitto o concessione, per una durata
residua pari ad almeno 5 anni (a far data dall’atto di approvazione definitiva dell’accertamento finale),
con l’impegno di garantire la disponibilità (anche con altri titoli di conduzione) per uguale periodo
anche di tutte le altre superfici necessarie al dimensionamento dell’intervento (con la possibilità a tale
scopo di modificare nel tempo le particelle aziendali).
INTERVENTI AMMESSI
Gli interventi dovranno essere formulati per una concreta applicazione degli indirizzi della gestione
forestale sostenibile finalizzata all’aumento della produzione attraverso il miglioramento delle
condizioni ecologiche e della complessità delle formazioni forestali attuali.
- Gli investimenti dovranno essere basati su interventi la cui necessità scaturirà da una preventiva e
attenta analisi stazionale, eventualmente supportata, se necessario, dai dati raccolti nella elaborazione dei rilievi effettuati su aree di saggio. - L’eventuale carenza nell’analisi progettuale potrebbe comportare, in fase istruttoria, l’emissione di un parere parzialmente o totalmente sfavorevole all’intervento.
Pur riconoscendo l’elevato costo rappresentato dall’esecuzione dei rilievi di individuazione e
misurazione delle aree di saggio, che possono essere inserite nella voce delle spese generali legate
alla predisposizione del progetto, si raccomanda di non semplificare eccessivamente la descrizione
della situazione stazionale anche per non incorrere in errori di stima delle quantità di lavori da
eseguire.
La rappresentatività della quantità e qualità dei lavori stimati è sottoposta alla valutazione del CFVA;
gli interventi dovranno essere eseguiti nelle epoche stabilite per legge per ciascuna operazione ed
eventuali deroghe potranno essere concesse solo dal CFVA.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili a sostegno le seguenti voci di spesa:
INVESTIMENTI MATERIALI:
- mezzi, attrezzi e impianti per la gestione e utilizzazione del bosco, l’esbosco, la raccolta di
biomasse legnose, lo stoccaggio; - mezzi e attrezzi per interventi di primo trattamento dei prodotti legnosi e dei sottoprodotti
forestali e/o prodotti non legnosi, finalizzati alla predisposizione di assortimenti per gli utilizzi
artigianali, industriali, energetici; - realizzazione, miglioramento e adeguamento di beni immobili e infrastrutture logistiche
destinate alla raccolta, deposito, stoccaggio, mobilitazione, stagionatura, prima lavorazione
e/o commercializzazione di assortimenti legnosi e sughericoli e altri non legnosi, pertinenti
all’azienda forestale; - interventi selvicolturali di miglioramento e/o recupero produttivo, decespugliamento,
spalcature, sfolli, diradamenti, tagli intercalari di eliminazione di essenze alloctone, tagli di
conversione e/o avviamento, tagli fitosanitari o curativi, infittimenti con specie autoctone
certificate. Sulla stessa superficie gli investimenti di natura selvicolturale, possono essere
finanziati una sola volta nell’arco della programmazione 2014/2020; - miglioramento e/o recupero produttivo di sugherete, castagneti e altre specie nobili;
- realizzazione miglioramento di piattaforme logistiche, in bosco, per la commercializzazione dei
prodotti legnosi locali.
INVESTIMENTI IMMATERIALI:
- acquisto di software;
- spese generali in percentuale non superiore al 10% degli investimenti ammessi a contributo.
Gli investimenti connessi all’uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono
limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale (art. 26, par. 3, Reg. (UE)
n. 1305/2013);
- tali investimenti sono ammissibili solo per macchinari che hanno una capacità lavorativa massima di 5.000 mc di legname all’anno, innalzata a 10.000 mc di legname all’anno per le segherie (articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013).
SPESE ESCLUSE
Non sono ammissibili investimenti per:
- impianti la cui finalità principale è la produzione di energia elettrica a partire dalla biomassa;
- trasformazione industriale del legname per la produzione di mobili, pannelli, e/o qualsiasi altro
prodotto che deriva dalla trasformazione industriale; - manutenzione ordinaria e/o straordinaria;
- sono da escludersi gli interventi di gestione ordinaria del bosco.
DOMANDA
Le domande di sostegno possono essere presentate dal 18.07.2018 al 30.11.2018.
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