La Provincia Autonoma di Bolzano ha approvato i nuovi criteri di concessione dei finanziamenti agevolati ai settori artigianato, industria, commercio e servizi e il fondo di rotazione e i contributi a fondo perduto per il settore turismo.
Si tratta di un contributo in conto interessi per finanziamenti fino a 1.200.000 per le PMi e 2.000.000 euro per le grandi imprese. Il contributo non può superare il 20% dei costi ammissibili. I finanziamenti sono regolati come segue: a) la durata massima del periodo di ammortamento del mutuo è di quindici anni per i beni immobili e di dieci anni per i beni mobili; tale periodo può comprendere al massimo un anno di preammortamento; la quota di partecipazione al finanziamento a carico della Provincia non può superare le percentuali massime di seguito elencate: durata fino a 10 anni = max. 60%, durata fino a 15 anni = max. 55%, durata fino a 20 anni = max. 50%. Le percentuali possono essere aumentate del 5%. Inoltre sono ammissibili mutui per liquidità fino a 80.000 euro. I beneficiari sono imprese che svolgono un’attività economica sul territorio della provincia di Bolzano.
Misura aperta fino ad esaurimento fondi.
BOLZANO: DELIBERA 26 MAGGIO 2015, N. 607
- Criteri applicativi per il fondo di rotazione nei settori artigianato, industria, commercio e servizi
- Criteri applicativi per il fondo di rotazione e i contributi a fondo perduto per il settore turismo
BENEFICIARI
I beneficiari dei finanziamenti sono:
A) ARTIGIANATO:
le imprese che, in base al vigente ordinamento provinciale dell’artigianato, sono iscritte come imprese artigiane nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
B) INDUSTRIA:
le imprese industriali che, in base al vigente ordinamento provinciale dell’industria (1), sono iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio nonché le imprese svolgenti attività di riparazione di autoveicoli e motocicli di cui alla divisione 45, le attività di “riparazione” di cui alla divisione 95 della classificazione ATECO 2007 e le imprese di cui alla successiva lettera f), qualora non iscritte come imprese artigiane.
Le imprese industriali con attività di cui alla sezione D della classificazione ATECO 2007 (fornitura di energia, gas, vapore e aria condizionata) sono ammesse solamente alle agevolazioni di cui al capo III (mutui per la costituzione di liquidità).
Le imprese industriali di cui al codice 49.39.01 e al codice 93.11.9 sono ammesse ai finanziamenti solamente per gli investimenti relativi ad impianti di innevamento artificiale e relativi accessori, battipista e relativi accessori, nonché alle agevolazioni (mutui per la costituzione di liquidità) di cui al capo III della presente sezione.
C) COMMERCIO:
le imprese di cui alla sezione G (commercio all’ingrosso e al dettaglio) della classificazione ATECO 2007, qualora iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio quali imprese commerciali e non quali imprese artigiane o industriali.
D) ATTIVITÀ DI SERVIZIO:
le imprese di servizio iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio per una delle attività di cui al vigente ordinamento provinciale dei servizi (2), con l’esclusione delle seguenti attività:
46.1 |
intermediari del commercio |
49 |
trasporto terrestre e trasporto mediante condotte |
50 |
trasporto marittimo per vie d’acqua |
51 |
trasporto aereo |
53 |
servizi postali e attività di corriere |
61 |
telecomunicazioni |
64 |
attività di servizi finanziari, escluse le assicurazioni e i fondi pensione |
65 |
assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie |
66 |
attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative |
Sono ammissibili le attività di agenti e mediatori di assicurazioni di cui al codice 66.22 |
|
68 |
attività immobiliari |
82.99.99 |
altri servizi di sostegno alle imprese nca |
85 |
istruzione: solo le attività di istituti ed enti riconosciuti o convenzionati |
86 |
assistenza sanitaria: solo le attività di istituti ed enti riconosciuti o convenzionati |
87 |
servizi di assistenza sociale residenziale: solo le attività di istituti ed enti riconosciuti o convenzionati |
88 |
assistenza sociale non residenziale: solo le attività di istituti ed enti riconosciuti o convenzionati |
90.01 |
rappresentazioni artistiche |
90.03 |
creazioni artistiche e letterarie |
90.04 |
gestione di strutture artistiche |
91 |
attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali: solo le attività di amministrazioni pubbliche |
92 |
attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco |
93.11 |
gestione di impianti sportivi: solo le attività di amministrazioni pubbliche |
93.12 |
attività di club sportivi |
93.29.1 |
discoteche, sale da ballo, night-club e simili |
93.29.3 |
sale giochi e biliardi |
93.29.9 |
altre attività di intrattenimento e di divertimento nca |
94 |
attività di organizzazioni associative |
E) LIBERI PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI:
i liberi professionisti iscritti negli albi o elenchi di cui all’articolo 2229 del codice civile ed i lavoratori autonomi sono ammessi alle agevolazioni solamente per la prima attività libero professionale/autonoma e nei primi cinque anni di attività che decorrono dalla data di attribuzione della partita IVA o, se più favorevole, dalla data di iscrizione all’albo/ordine professionale.
Per le associazioni di liberi professionisti il suddetto requisito deve essere dimostrato da almeno il 50% dei soci.
Per le attività avviate all’estero, i cinque anni decorrono dalla data di inizio dell’attività stessa.
Non sono agevolabili gli investimenti e le iniziative di medici convenzionati con il Servizio sanitario provinciale.
F) ATTIVITÀ DI TRASPORTO:
Le imprese che esercitano attività di trasporto, di cui ai seguenti codici della classificazione ATECO 2007: 49.31 (trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane – senza taxi), con l’esclusione delle attività di cui al codice 49.39.01 “Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano”, 49.32 (trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente), 49.39 (altri trasporti terrestri di passeggeri nca – con l’esclusione delle attività di cui al codice 49.39.01, che rientrano tra le attività di cui alle precedenti lettere a) e b), del presente articolo), e al codice 49.4 (trasporto di merci su strada e servizi di trasloco).
START UP
Possono presentare domanda di finanziamento anche soggetti che non risultano ancora iscritti alla Camera di Commercio, ma che intendono costituire un’impresa oppure esercitare una delle attività previste.
La concessione di finanziamenti è subordinata all’avvenuta costituzione ed iscrizione del soggetto interessato presso la Camera di Commercio per l’attività alla quale si riferisce l’investimento o l’iniziativa agevolata.
AGGREGAZIONI IDI IMPRESE
Possono anche ottenere finanziamenti i consorzi, le cooperazioni nonché le associazioni giuridicamente costituite tra due o più imprese.
DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE
Possono beneficiare dei finanziamenti anche le imprese che svolgono attività di distribuzione di carburanti per autotrazione, per investimenti relativi agli impianti anche se la gestione è affidata dal titolare dell’autorizzazione ad altri soggetti.
UBICAZIONE
I beneficiari dei finanziamenti sono imprese che svolgono un’attività economica sul territorio della provincia di Bolzano.
INVESTIMENTI AGEVOLABILI
Gli investimenti agevolabili sono:
- a) beni mobili e immobili;
- b) investimenti per costituzione di nuova impresa (3), successione di impresa (4) o subentro di impresa (8);
- c) investimenti a favore di misure di efficienza energetica ai sensi dell’articolo 38 del regolamento (UE) n. 651/2014 (6) e limitatamente ad impianti e macchinari;
- d) l’acquisizione di un’impresa o un ramo d’azienda.
UBICAZIONE
Sono ammessi solo investimenti che si riferiscono ad unità operative ubicate in provincia di Bolzano.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di agevolazione devono essere presentate prima dell’avvio dell’investimento, pena il rigetto della domanda.
CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEI FINANZIAMENTI
Il finanziamento agevolato dal fondo di rotazione è concesso previa presentazione della lettera di approvazione e della relazione istruttoria di un istituto di credito o di un istituto di leasing convenzionato.
- La liquidazione del finanziamento di cui al capo II (Investimenti aziendali) può avvenire anche in più acconti, previo accertamento da parte dell’istituto mutuante dell’avvenuta regolare realizzazione degli investimenti.
INVESTIMENTI AZIENDALI
Per investimenti aziendali è ammessa la presentazione di una sola domanda di finanziamento all’anno da parte della stessa impresa.
- In aggiunta possono essere presentate domande di finanziamento per l’acquisto tramite asta pubblica, procedura fallimentare o concordato stragiudiziale, di beni con prezzo unitario minimo di 250.000,00 euro, fermi restando i limiti previsti per ogni impresa.
Gli investimenti sono ammessi al finanziamento, al netto dell’IVA e di altre imposte e tasse, solo se strettamente attinenti all’attività esercitata e se effettivamente destinati all’attività stessa.
Gli investimenti riguardano:
BENI IMMOBILI:
– ristrutturazione e ammodernamento di immobili aziendali e relative spese tecniche;
– acquisto di immobili aziendali, ammesso in caso di acquisto di azienda o di ramo d’azienda;
– investimenti in immobili per costituzione di nuova impresa, successione di impresa e subentro di impresa;
– lavori in economia, solo se rientranti nelle prestazioni effettuate dalla propria impresa e se regolarmente iscritti a bilancio tra i beni ammortizzabili.
BENI MOBILI:
– impianti tecnici, macchinari, attrezzature ed arredamenti e relative spese di trasporto e installazione;
– piccoli utensili, solo in caso di prima dotazione per nuove imprese;
– impianti di innevamento artificiale e relativi accessori, per le imprese di gestione di impianti sportivi di risalita, come sciovie, seggiovie, cabinovie.
MEZZI DI TRASPORTO
– mezzi per il trasporto di cose, se alimentati ad energia elettrica, anche in forma ibrida;
– per coloro che sono iscritti nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio come agenti e rappresentanti di commercio: il primo automezzo acquistato nei primi due anni a partire dall’inizio dell’attività, per una spesa massima ammissibile di 30.000,00 euro;
– per le imprese di commercio su aree pubbliche, di distribuzione automatica di alimenti e bevande, i soli mezzi per il trasporto di cose;
– per le imprese di cui al codice 79 della classificazione ATECO 2007 (attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse), gli automezzi per trasporto disabili.
MEZZI SPECIALI:
– mezzi per la raccolta dei rifiuti, pompe funebri, pulizia e spurgo di cisterne e pozzi, pulizia strade, servizi di scorta per trasporti eccezionali, sgombero neve, soccorso e rimorchio stradale, autoscuole, nonché quelli utilizzati come officina ambulante, laboratori chimici e simili;
– macchine operatrici: autogrù, autobetoniere, autopompe;
– battipista e relativi accessori, per le imprese di gestione di impianti sportivi di risalita, come sciovie, seggiovie, cabinovie ecc.;
– elicotteri, per le imprese per le quali gli stessi rappresentano il mezzo di trasporto principale o lo strumento principale per l’esercizio dell’attività prevalente.
Per il settore autotrasporto sono ammessi i seguenti investimenti:
BENI IMMOBILI:
– ristrutturazione/ammodernamento di immobili aziendali e relative spese tecniche.
BENI MOBILI:
– acquisto di impianti tecnici, macchinari, attrezzature, arredamenti, allestimenti di mezzi di trasporto e equipaggiamento e accessori di sicurezza non obbligatori per mezzi di trasporto, quali sistemi di navigazione, sedili ergonomici, impianti di condizionamento e di riscaldamento autonomi, frigoriferi di bordo, impianti letto certificati, retarder, rilevatori video per la retromarcia, misuratori di peso assiale; sono inoltre sempre ammesse le relative spese di trasporto ed installazione.
Per le imprese di trasporto che svolgono attività di trasporto merci intermodale, sono inoltre ammessi i seguenti investimenti:
– beni di investimento acquistati o prodotti in economia (gru, banchine per carico e scarico su rotaia) per svolgere attività di movimentazione e trasporto di beni da vettori su ruote a vettori su rotaia;
– acquisto di software e hardware utilizzati esclusivamente per realizzare le suddette attività di movimentazione e trasporto;
– acquisto di casse mobili e container espressamente destinati al trasporto intermodale;
– acquisto di semirimorchi espressamente destinati al trasporto intermodale.
1.8 Per le imprese di trasporto persone sono ammessi investimenti per l’acquisto di autoveicoli per il trasporto persone.
1.9 Acquisto di mezzi di trasporto nuovi e interventi di equipaggiamento di mezzi già circolanti.
LIMITI MASSIMI DEGLI INVESTIMENTI AMMESSI
Tipo di impresa |
Limite massimo annuo |
Piccole imprese con meno di 50 addetti |
1.200.000,00 euro |
Medie e grandi imprese |
2.000.000,00 euro |
MAGGIORAZIONI
La quota massima di partecipazione della Provincia viene aumentata del 5% nei seguenti casi:
1.1 per la particolare qualificazione professionale, comprovata dal possesso di uno dei seguenti diplomi:
- a) diploma di “maestro artigiano” o iscrizione nella prima Sezione del ruolo degli artigiani qualificati;
- b) diploma di “tecnico del commercio” di cui all’articolo 19/bis della legge provinciale 17 febbraio 2000 n. 7;
- c) diploma di laurea (anche Bachelor) o diploma di scuola professionale a tempo pieno con durata minima di sei semestri.
Devono essere in possesso di una particolare qualificazione professionale i seguenti soggetti: il titolare, il libero professionista o il lavoratore autonomo oppure il 30% dei dipendenti; nel caso di società di persone la maggioranza dei soci, nel caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari e nel caso di società di capitali la maggioranza degli amministratori.
Nel caso di società di persone con due soci, di società in accomandita semplice con due soci accomandatari o di società di capitali con due amministratori, è sufficiente che la qualificazione professionale sia posseduta da uno solo dei soggetti.
1.2 certificazione di qualità/marchio ecologico/certificazione “Azienda sana”;
1.3 certificazione di “audit famigliaelavoro” della Fondazione di pubblica utilità tedesca Hertie o certificazione equivalente;
1.4 imprese in aree strutturalmente deboli
MUTUI PER LA COSTITUZIONE DI LIQUIDITÀ
Alle imprese possono essere concessi mutui “una tantum” per la costituzione di liquidità nella misura massima di 80.000,00 euro, con una durata del periodo di ammortamento massimo fino a dieci anni, ivi compreso un periodo di due anni di preammortamento.
L’equivalente di sovvenzione lorda (ESL) non può superare il 20% dei costi ammissibili, mentre la quota di partecipazione della Provincia non può superare l’80%.
Tali mutui vengono concessi in applicazione della norma “de minimis”.
BENEFICIARI
È ammessa un’unica domanda di finanziamento nel caso di:
- a) nuova impresa
- b) successione di impresa
- c) subentro di impresa
- d) cooperazioni
SETTORE TURISMO
a) “Interventi per il sostegno di investimenti aziendali”;
b) “Interventi per la promozione di servizi di consulenza, della formazione e della diffusione di conoscenze”
c) “Interventi per la creazione di posti lavoro”.
BENEFICIARI
Imprese iscritte presso la Camera di Commercio come imprese individuali, società, consorzi o comunioni d’interesse, che hanno un’attività economica sul territorio della provincia di Bolzano, nonché le imprese che hanno affidato la gestione della stessa ad altri soggetti (sono escluse le mense aziendali, codice Ateco 2007: 56.29.1 ¬ – 56.29.10).
Possono presentare domanda di agevolazione anche persone fisiche, società, consorzi o comunioni d’interesse e cooperazioni che non risultano ancora iscritte alla Camera di Commercio, ma che intendono costituire un’impresa.
La concessione dell’agevolazione è subordinata all’avvenuta costituzione ed iscrizione del soggetto interessato presso la Camera di Commercio per l’attività alla quale si riferisce l’investimento o l’iniziativa per cui si intende presentare domanda di agevolazione.
Possono anche ottenere agevolazioni i consorzi, le cooperazioni nonché le associazioni giuridicamente costituite tra due o più imprese.
Alle grandi imprese possono essere concessi solamente aiuti in regime “de minimis” (regolamento (UE) n. 1407/2013)
Inoltre le grandi imprese possono essere agevolate solo se, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1, ottengono – per effetto dell’aiuto – uno o più dei seguenti risultati:
- a) un aumento significativo della portata del progetto;
- b) un aumento significativo dell’importo totale speso;
- c) una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto.
Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui ai presenti criteri le imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014.
Sono altresì escluse le imprese che non hanno rimborsato o depositato in un conto bloccato tali aiuti, che l’ente pubblico è tenuto a recuperare ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999.
ATTIVITÀ MISTE:
sono agevolabili dall’Area funzionale Turismo per l’investimento prevalente anche le spese relative ad investimenti che riguardano attività di un altro settore economico di cui ai presenti criteri, a condizione che tali spese rientrino tra gli investimenti ammissibili per tale settore.
TIPOLOGIA DELLE AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni possono assumere le forme di seguito indicate:
- a) contributo a fondo perduto, la cui misura, espressa in equivalente sovvenzione lorda (ESL), è stabilita nei singoli capi dei presenti criteri;
- b) mutuo o leasing agevolato, concessi tramite il fondo di rotazione, la cui misura, espressa in equivalente sovvenzione lorda (ESL), non può superare il 20% dei costi ammissibili; la misura dell’agevolazione e le condizioni per la relativa concessione sono stabilite nei singoli capi dei presenti criteri.
I mutui e i finanziamenti leasing sono regolati come segue:
- a) la durata massima del periodo di ammortamento del mutuo è di quindici anni per i beni immobili e di sei anni per i beni mobili; tale periodo può comprendere al massimo un anno di preammortamento;
- b) la durata del finanziamento leasing corrisponde di norma a quella del contratto di leasing, che non può essere inferiore alla durata prevista dalla normativa fiscale vigente e non può superare la durata massima di vent’anni per i beni immobili e di dieci anni per i beni mobili;
- c) nel caso di investimenti sia per beni immobili che per beni mobili, si applica la durata prevista per l’investimento prevalente in termini monetari;
- d) la quota di partecipazione al finanziamento a carico della Provincia non può superare le percentuali massime di seguito elencate:
– durata fino a 10 anni = max. 60%,
– durata fino a 11 anni = max. 58%,
– durata fino a 12 anni = max. 56%,
– durata fino a 13 anni = max. 54%,
– durata fino a 14 anni = max. 52%,
– durata fino a 15 anni = max. 50%,
– durata fino a 16 anni = max. 48%,
– durata fino a 17 anni = max. 45%,
– durata fino a 18 anni = max. 40%,
– durata fino a 19 anni = max. 35%,
– durata fino a 20 anni = max. 30%;
- e) la quota di partecipazione della Provincia da concedere al beneficiario è determinata in sede di deliberazione, in conformità con il regolamento (UE) 651/2014 e il regolamento (UE) 1407/2013, e sarà verificata all’atto della liquidazione. In nessun caso la quota di partecipazione della Provincia può essere superiore a quella determinata con deliberazione della Giunta provinciale.
Se la misura delle agevolazioni supera i limiti previsti per le PMI o comunque i limiti previsti dai regolamenti di esenzione della UE, l’intero aiuto viene concesso a titolo “de minimis”.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di agevolazione devono essere presentate prima dell’avvio dell’investimento/iniziativa, pena il rigetto della domanda.
Nel caso di lavori di costruzione il cui avvio è subordinato alla presentazione della dichiarazione di inizio dei lavori al comune competente, la domanda deve essere presentata in data anteriore alla dichiarazione stessa.
In tutti gli altri casi, la domanda deve essere presentata in data anteriore all’emissione dei documenti di spesa.
Ogni documento di spesa emesso anche solo parzialmente, come nel caso di fatture di acconto o di pagamenti effettuati antecedentemente la data della domanda, determina l’esclusione dall’agevolazione per l’intero investimento a cui si riferisce.
CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
Le domande di agevolazione vengono esaminate secondo l’ordine cronologico in cui pervengono all’Area funzionale Turismo (termine di riferimento è la data di presentazione del rendiconto).
Nel caso di particolare disagio sociale (p. es. grave malattia, infortunio o morte) o in caso di imprese situate in zone turisticamente poco sviluppate, le domande possono essere trattate con priorità.
La concessione dei finanziamenti agevolati dal fondo di rotazione è disposta con decreto del Direttore/della Direttrice d’area, previa presentazione della lettera di approvazione e della relazione istruttoria di un istituto di credito o di un istituto di leasing convenzionato.
La concessione dei contributi a fondo perduto è disposta a seguito di realizzazione degli investimenti/iniziative e sulla base della seguente documentazione definitiva:
a) dichiarazione del richiedente riguardante la regolare realizzazione del progetto o dell’iniziativa;
b) progetto approvato, relazione tecnica e concessione edilizia (in caso di lavori non soggetti a concessione edilizia la planimetria con relazione tecnica esplicativa);
c) fatture e/o note onorarie, in originale, emesse dopo la presentazione della domanda, munite di regolare quietanza, come prescritto dalle norme fiscali vigenti a livello nazionale e/o comunitario. In alternativa l’accertamento della regolare esecuzione degli stessi può essere effettuato con un verbale di sopralluogo e di collaudo, redatto dal direttore/dalla direttrice dei lavori o da altro tecnico qualificato/da altra tecnica qualificata, che si basa a tal fine sullo stato finale dei lavori particolareggiato.
Non sono ammesse forme di compensazione.
Nei casi in cui la documentazione di spesa sia da inviare in forma telematica oppure in casi adeguatamente motivati, l’originale può essere sostituito dal formato telematico oppure da una copia autenticata o copia conforme;
d) contratto di acquisto o di leasing in originale, copia autenticata o copia conforme, stipulato dopo la presentazione della domanda. Se antecedentemente a questi contratti sono già state emesse fatture o note onorarie, ai fini della concessione dell’agevolazione rileva la data del contratto,
e) la dichiarazione de minimis.
DOMANDE AMMISSIBILI
È ammessa la presentazione di una domanda di agevolazione all’anno per ogni esercizio.
Gli esercizi con un fatturato superiore ai 500.000,00 euro possono fare domanda di agevolazione esclusivamente sotto forma di mutuo dal fondo di rotazione.
Ai fini del calcolo del fatturato viene considerata la media del fatturato riportato sui bilanci degli ultimi tre anni precedenti l’inoltro della domanda.
Non sono ammessi meri investimenti sostitutivi. Sono ammessi esclusivamente programmi di investimento che riguardano nuove strutture o l’ampliamento, la ristrutturazione e l’ammodernamento di strutture già esistenti.
1. Sono ammissibili tutti gli interventi strutturali e gli investimenti riguardanti il complesso dei beni durevoli destinati allo svolgimento delle attività tipicamente aziendali.
Sono agevolabili le seguenti iniziative:
a) ammodernamento, restauro e ricostruzione di esercizi pubblici esistenti, ampliamento di esercizi ricettivi e di somministrazione di pasti e bevande, nonché costruzione e ammodernamento di strutture sportive e ricreative, purché siano economicamente adeguate alle dimensioni e all’ubicazione dell’esercizio;
b) tipologia di spesa ammissibile per investimenti strutturali:
– opere da imprenditore edile;
– installazioni facenti corpo unico con l’immobile;
– apprestamento di superfici esterne e infrastrutture (pavimentazioni, parchi, posteggi);
– infrastrutture a servizio del cliente;
– sistemazioni esterne attinenti all’attività dell’esercizio;
– infrastrutture per il tempo libero;
– arredamenti fissi ad ammortamento pluriennale nelle zone utilizzate dalla clientela;
– spese tecniche.
LIMITE DEGLI INVESTIMENTI
Per poter accedere all’agevolazione, gli importi degli investimenti ammissibili devono rispettare i seguenti limiti minimi di spesa e massimi di investimento
Limiti minimi di spesa:
a) Aziende fino a due addetti: 10.000,00 euro.
Hanno diritto ad un’agevolazione maggiorata gli esercizi con un numero medio di addetti fino a due persone negli ultimi tre anni. Nella determinazione del numero degli addetti non si tiene conto del numero degli apprendisti;
b) esercizi di somministrazione di pasti e bevande, rifugi albergo, campeggi, scuole di sci e scuole di alpinismo, interventi obbligatori per legge, nonché esercizi ricettivi con meno di 20 posti letto: 15.000,00 euro;
c) esercizi ricettivi da 20 a 25 posti letto: 25.000,00 euro;
d) esercizi ricettivi da 26 a 40 posti letto: 45.000,00 euro;
e) esercizi ricettivi da 41 a 60 posti letto: 65.000,00 euro;
f) esercizi ricettivi con oltre 60 posti letto: 85.000,00 euro.
3. Limiti massimi di investimento nel triennio:
a) Piccole imprese: 2.000.000,00 euro;
b) Medie e grandi imprese: 3.000.000,00 euro.
MUTUI PER LA COSTITUZIONE DI LIQUIDITÀ
Beneficiari
1. Le imprese possono presentare domanda di mutuo “una tantum” nei seguenti casi:
a) nuove imprese;
b) successione di impresa;
c) subentro di impresa;
d) cooperazioni.
Alle imprese di cui al comma 1 può essere concesso un mutuo “una tantum” ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, per la costituzione di liquidità nella misura massima di 50.000,00 euro, con una durata del periodo di ammortamento massimo fino a 7 anni, ivi compreso un periodo massimo di 2 anni di preammortamento.
L’equivalente di sovvenzione lorda (ESL) non può superare il 20% dei costi ammissibili e la quota di partecipazione della Provincia ammonta ad un massimo dell’80% del mutuo. Tale mutuo viene concesso in applicazione del regime “de minimis”.
Il mutuo per la costituzione di liquidità può essere concesso esclusivamente alle imprese situate in zone turisticamente poco sviluppate o in località che non superano i 10.000 abitanti.
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