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Bolzano: aiuti nell’ambito dell’agriturismo – Italia Contributi

BOLZANO.AGRITURISMOProvincia Autonoma di Bolzano: approvati i nuovi criteri per la concessione di aiuti per investimenti e le misure a favore delle attività agrituristiche, ai sensi dell’articolo 14 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7.

Finalità: incentivazione della multifunzionalità in agricoltura, la diversificazione del reddito degli imprenditori agricoli, nonché la valorizzazione della produzione agricola locale.

I beneficiari degli aiuti della legge provinciale sono imprenditori agricoli singoli a) che svolgono direttamente l’attività agricola nell’azienda in qualità di proprietari, usufruttuari o affittuari, e b) che sono iscritti all’anagrafe provinciale degli imprenditori agricoli, e c) che sono iscritti nell’elenco comunale di cui all’articolo 8, comma 4, della legge provinciale, oppure d) per i quali la Ripartizione provinciale Agricoltura ha accertato la sussistenza dei requisiti per l’esercizio delle attività agrituristiche. Beneficiari degli aiuti di cui all’articolo 14, comma 2, della legge provinciale sono enti ed associazioni che operano nel settore agricolo.

Aiuto: le iniziative vengono agevolate tramite la concessione di aiuti in forma di contributi in conto capitale e/o mutui dal fondo di rotazione ai sensi delle legge provinciale 14 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche.  La somma degli importi del contributo in conto capitale e del mutuo non può essere superiore alla spesa ammessa ad agevolazione.

Per le iniziative di cui all’articolo 5, comma 2, possono essere concessi contributi in conto capitale fino ad un massimo del 75 per cento delle spese ammissibili. Per quanto riguarda i mutui dal fondo di rotazione, l’importo massimo che può essere concesso corrisponde al totale delle spese ammesse, dedotti gli eventuali contributi concessi in conto capitale.

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AIUTI NELL’AMBITO DELL’AGRITURISMO

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Provincia Autonoma di Bolzano

Delibera 26 aprile 2016, n. 448
Criteri per la concessione di aiuti nell’ambito dell’agriturismo

AMBITO DI APPLICAZIONE

Concessione di aiuti per investimenti e le misure a favore delle attività agrituristiche, ai sensi dell’articolo 14 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, di seguito denominata legge provinciale.

FINALITÀ

Incentivazione della multifunzionalità in agricoltura, la diversificazione del reddito degli imprenditori agricoli, nonché la valorizzazione della produzione agricola locale.

BENEFICIARI

I beneficiari degli aiuti della legge provinciale sono imprenditori agricoli singoli

  • a) che svolgono direttamente l’attività agricola nell’azienda in qualità di proprietari, usufruttuari o affittuari, e
  • b) che sono iscritti all’anagrafe provinciale degli imprenditori agricoli, e
  • c) che sono iscritti nell’elenco comunale di cui all’articolo 8, comma 4, della legge provinciale, oppure
  • d) per i quali la Ripartizione provinciale Agricoltura ha accertato la sussistenza dei requisiti per l’esercizio delle attività agrituristiche.

Gli aiuti a favore dei beneficiari sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento della Commissione dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

Beneficiari degli aiuti di cui all’articolo 14, comma 2, della legge provinciale sono enti ed associazioni che operano nel settore agricolo.

INIZIATIVE AGEVOLABILI

Per i beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, sono ammissibili le spese relative alle seguenti iniziative agevolabili:

  • a) costruzione, ammodernamento e ampliamento di appartamenti per ferie o camere, nonché di locali ad uso comune riservati esclusivamente agli ospiti;
    sono oggetto di agevolazione esclusivamente gli appartamenti per ferie e le camere con un impianto igienicosanitario interno completo;
    sono fatte salve le prescrizioni ai sensi delle norme per la tutela dei beni culturali;
  • b) costruzione, ammodernamento e ampliamento di locali per la somministrazione di pasti e bevande presso la sede aziendale, in malghe in esercizio, in ristori di campagna e lungo la rete ciclabile ai sensi della normativa vigente, inclusi i relativi arredamenti installati in modo fisso; questi locali possono essere agevolati solamente se l’azienda agricola raggiunge i requisiti minimi per la contabilità IVA;
  • c) costruzione, ammodernamento e ampliamento di locali per lo stoccaggio, la preparazione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli prevalentemente di propria produzione, indifferentemente se questi ultimi sono offerti o somministrati agli ospiti alloggianti solo nell’ambito di un’attività accessoria ai sensi delle disposizioni in materia di agriturismo, oppure se l’attività è svolta anche nell’ambito della vendita diretta di prodotti agricoli nel rispetto delle norme provinciali;
  • d) acquisto dell’arredamento per appartamenti per ferie e camere, inclusi i locali ad uso comune, nonché per locali per lo stoccaggio, la preparazione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli di propria produzione, indifferentemente se questi ultimi sono offerti o somministrati agli ospiti alloggianti solo nell’ambito di un’attività connessa ai sensi delle disposizioni in materia di agriturismo, oppure se l’attività è svolta anche nell’ambito della vendita diretta di prodotti agricoli nel rispetto delle norme provinciali;
  • acquisto di nuovi macchinari, attrezzature tecniche ed impianti per lo stoccaggio, la preparazione, la trasformazione e la commercializzazione prevalentemente dei suddetti prodotti agricoli di propria produzione, nonché spese per sistemi di certificazione della qualità dei prodotti agricoli di propria produzione che l’azienda offre o somministra.

Per i beneficiari di cui all’articolo 4, comma 3, per quanto riguarda studi e ricerche, manifestazioni, convegni, materiale divulgativo e altre iniziative, possono essere ammesse ad agevolazione le seguenti spese per:

a) produzione e pubblicazione di cataloghi;
b) materiale, azioni e manifestazioni promozionali;
c) organizzazione e svolgimento di manifestazioni e convegni;
d) stampa, foto, video, grafica, traduzioni, pubblicazioni e ricerche;
e) annunci, presentazioni in internet e simili;
f) pubbliche relazioni e relazioni con la stampa.

PRESUPPOSTI

L’impresa agricola del/della richiedente deve soddisfare i seguenti presupposti minimi:

  • a) coltivare due ettari di superficie a prato o di superfici foraggere avvicendate e allevare nella propria azienda due unità bovine adulte (UBA), oppure
  • b) coltivare un ettaro di superficie a frutticoltura o viticoltura, oppure c) coltivare due ettari di superficie a colture specializzate.

Per il riconoscimento dei presupposti minimi valgono i rispettivi dati contenuti nell’anagrafe provinciale delle imprese agricole.

  • Le aziende a indirizzo produttivo misto che coltivano colture agricole diverse di cui alle lettere a), b) e c), devono avere almeno due ettari di superficie e le superfici frutti-viticole vengono moltiplicate per il fattore due.
  • Per le aziende con superfici a prato o superfici foraggere avvicendate è richiesto un carico di bestiame medio minimo di 0,5 UBA/ha di superficie foraggera e il carico di bestiame massimo di cui all’allegata tabella 1.
  • Sono escluse da tale obbligo le aziende a indirizzo produttivo misto con massimo 2,0 UBA, che soddisfano i presupposti minimi di cui al comma 1, lettere b) e c).
  • Per il calcolo della superficie foraggera si applicano le disposizioni e i coefficienti di correzione di cui al Programma di Sviluppo Rurale della Provincia; per il calcolo delle Unità di Bestiame Adulto (UBA) si applicano i coefficienti di conversione di cui al decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n.6, e successive modifiche.
  • Gli aiuti di cui all’articolo 5, comma 1, sono concessi esclusivamente ad imprenditori agricoli per i quali il VSE del nucleo familiare non superi il valore di 4,55 e i cui componenti del nucleo familiare non esercitino, oltre alle attività agrituristiche, altre attività turistiche o extraagricole;
  • queste ultime non sono ammesse solo se svolte con più di un dipendente a tempo pieno o lavoratori stagionali per un
    periodo complessivo analogo.
  • Per i richiedenti che al momento della presentazione della domanda di aiuto soddisfano i presupposti come giovani agricoltori, già insediati nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto, il VSE del nucleo familiare non può superare il valore di 5,37.

Condizione per beneficiare degli aiuti è ottenere una classificazione di almeno 3 fiori ai sensi dell’articolo 1/ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32, e successive modifiche, dopo la conclusione dei lavori e acquisti per i quali è stata richiesta l’agevolazione.

PRESUPPOSTO NECESSARIO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
ad aziende non classificate o classificate con 1 o 2 fiori alla data di presentazione della domanda di contributo è:

  • a) la frequenza con profitto di un apposito corso ai sensi del punto 3.1, lettera c), della deliberazione della Giunta provinciale n. 4617 del 09.12.2008, e successive modifiche, oppure 
  • b) il possesso della qualifica professionale conseguita presso una scuola professionale per l’agricoltura o per l’economia domestica e agroalimentare a partire dall’anno 1995, da parte del/della titolare dell’azienda o di un/una familiare che collabora in modo continuativo nell’azienda.

PRESUPPOSTI NECESSARI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI A TASSO AGEVOLATO SONO I SEGUENTI:

  • a) svolgimento di un’attività agrituristica da almeno cinque anni prima della presentazione della domanda di aiuto;
  • b) nessuno svolgimento di altre attività turistiche da almeno cinque anni prima della presentazione della domanda di aiuto;
  • c) classificazione da 1 a 3 fiori ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32, e successive modifiche, alla data di presentazione della domanda; dopo l’effettuazione dei lavori e degli acquisti, le aziende già classificate con 3 fiori devono ottenere una classificazione di almeno 4 fiori;
  • d) per le aziende classificate con 1 o 2 fiori alla data della presentazione della domanda, la frequenza con profitto di un apposito corso ai sensi del punto 3.1, lettera c), della deliberazione della Giunta provinciale n. 4617 del 09.12.2008, e successive modifiche, oppure il possesso della qualifica professionale conseguita presso una scuola professionale per l’agricoltura o per l’economia domestica e agroalimentare a partire dall’anno 1995, da parte del/della titolare dell’azienda o di un/una familiare che collabora in modo continuativo nell’azienda.
    e) presentazione di un piano contenente un calcolo di redditività dell’attività prevista dopo l’esecuzione degli investimenti ed indicazione delle misure con le quali l’azienda intende ottenere la classificazione programmata.

TIPOLOGIA E MISURA DELL’AIUTO

Le iniziative previste nei seguenti criteri vengono agevolate tramite la concessione di aiuti in forma di contributi in conto capitale e/o mutui dal fondo di rotazione ai sensi delle legge provinciale 14 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche.

  • La somma degli importi del contributo in conto capitale e del mutuo non può essere superiore alla spesa ammessa ad agevolazione.
  • I contributi in conto capitale vengono concessi esclusivamente per le iniziative di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b).
  • Contributi in conto capitale per gli alloggi sono concessi esclusivamente per la costruzione dei primi due appartamenti per ferie oppure per le prime quattro camere di una singola azienda.
  • Questa limitazione non si applica per il risanamento e l’ammodernamento di appartamenti per ferie e camere esistenti e per la realizzazione di strutture aggiuntive per l’alloggio di ospiti nei limiti della cubatura residenziale esistente da almeno 25 anni.

Per le iniziative di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), può essere concesso un contributo in conto capitale nelle seguenti misure massime:

  • a) fino al 50 per cento delle spese ammissibili per le aziende con almeno 40 punti di svantaggio;
  • b) fino al 40 per cento delle spese ammissibili per le aziende con meno di 40 punti di svantaggio;
  • c) fino al 30 per cento delle spese ammissibili per le aziende e le aziende ad indirizzo produttivo misto che raggiungono l’entità aziendale minima di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b) o c);
  • d) per le aziende con 75 o più punti di svantaggio o per le aziende di cui alle lettere a) e b), situate in zone economicamente depresse ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2007, n. 55, è riconosciuta una maggiorazione non cumulabile di 10 punti percentuali. Non usufruiscono di tale maggiorazione le aziende che soddisfano i presupposti minimi di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b) e c).

LE INIZIATIVE DI CUI ALL’ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERE C) E D), VENGONO AGEVOLATE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE LA CONCESSIONE DI UN MUTUO DAL FONDO DI ROTAZIONE.

  • Per le iniziative di cui all’articolo 5, comma 2, possono essere concessi contributi in conto capitale fino ad un massimo del 75 per cento delle spese ammissibili.

Per quanto riguarda i mutui dal fondo di rotazione, l’importo massimo che può essere concesso corrisponde al totale delle spese ammesse, dedotti gli eventuali contributi concessi in conto capitale.

  • La partecipazione a carico della Provincia ammonta all’80 per cento del mutuo agevolato.

DURATA MUTUO

La durata massima del periodo di ammortamento del mutuo è di dieci anni per i beni immobili e di sei anni per i
beni mobili.

  • Nel caso di investimenti sia per beni immobili che per beni mobili, si applica la durata prevista per il tipo di investimento prevalente in termini di spesa.

IMPORTI MINIMI E MASSIMI

I contributi in conto capitale possono essere concessi solamente per iniziative con spese ammissibili di almeno 10.000,00 euro.

  • Per i mutui dal fondo di rotazione ai sensi della legge provinciale 14 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche, è previsto un importo minimo di spesa ammissibile di 100.000,00 euro.
  • Gli aiuti possono essere concessi esclusivamente per lavori ed acquisti eseguiti dopo la presentazione della relativa domanda di aiuto.
  • Le spese ammissibili per la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento di strutture per l’agriturismo non devono superare i seguenti importi massimi:

A) PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE:

1) 80.000,00 EURO IN DIECI ANNI;

  • L’importo di cui al punto 1) può essere aumentato al massimo di 10.000,00 euro, nel caso in cui con la realizzazione delle iniziative previste si ottenga un innalzamento ad almeno 3 fiori della classificazione di cui all’articolo 1/ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32, e successive modifiche, oppure, nel caso di aziende già classificate con 3 fiori, un innalzamento ad almeno 4 fiori;
  • Un ulteriore aumento di 5.000,00 euro dell’importo massimo della spesa ammessa può essere riconosciuto a favore delle aziende che partecipano ad un programma realizzato con il sostegno della Provincia, volto all’introduzione e all’utilizzo di un marchio a favore dell’agriturismo;

B) PER LA CONCESSIONE DI MUTUI:

400.000,00 EURO DI SPESE AMMESSE IN DIECI ANNI.

SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili per la parte edile sono determinate ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.

  • La misura massima delle spese ammissibili si ottiene moltiplicando i costi legali a metro quadrato, come stabiliti dalla Giunta provinciale per il semestre in cui viene emesso l’atto di concessione dell’aiuto, per i metri quadrati di superficie netta, e non può superare il relativo importo massimo di cui all’articolo 8, comma 2.
  • Le spese ammissibili di cui al comma 1 sono determinate, se ivi previste, in base all’elenco prezzi approvato annualmente dalla Commissione tecnica di cui alla legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, per i lavori in ambito agricolo e forestale.

Nel caso di nuove costruzioni la determinazione delle spese ammissibili può avvenire sulla base di prezzi forfettari per metro cubo o metro quadrato.

  • In caso di lavori di ristrutturazione eseguiti su fabbricati soggetti a vincolo di tutela dei beni culturali o degli insiemi, le spese
    ammissibili di cui al comma 2 possono essere aumentate fino ad un massimo del 30 per cento.
  • I maggiori costi devono essere indicati specificatamente nel preventivo dettagliato e nello stato finale dei lavori dal libero/dalla libera professionista incaricato/incaricata.

SPESE ESCLUSE

NON SONO AGEVOLABILI I SEGUENTI ACQUISTI:

  • a) beni mobili d’investimento e relativi accessori con un prezzo unitario inferiore a 1.000,00 euro, ad eccezione di quelli che formano un sistema funzionale;
  • b) beni usati;
  • c) materiale di consumo e piccoli utensili;
  • d) opere d’arte, oggetti antichi di valore ed oggetti decorativi.

DOMANDA

Le domande di aiuto, redatte sul modulo appositamente predisposto, devono essere presentate alla Ripartizione provinciale Agricoltura prima dell’inizio dei lavori o dell’effettuazione dell’acquisto.

ANTICIPI E ACCONTI

Per le iniziative agevolate con un contributo in conto capitale possono essere erogati, dopo l’approvazione dell’aiuto, anticipi fino al 50 per cento dell’aiuto concesso, ovvero acconti proporzionati ai lavori già eseguiti nella misura massima dell’80 per cento dell’aiuto concesso.

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