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Provincia Autonoma di Bolzano: contributi e sussidi per attività e investimenti culturali e artistici da parte della Ripartizione provinciale Cultura tedesca. Scadenze: 10 novembre 2016 e 31 gennaio 2017. – Italia Contributi

Bolzano.contributi.perattività.investimenti.cilturali.artistici.comunità.tedescaLa Provincia Autonoma di Bolzano ha pubblicato i criteri che disciplinano la concessione di vantaggi economici, al fine di promuovere attività e investimenti culturali e artistici per il gruppo linguistico tedesco, nonchè per le pubblicazioni e per l’attività editoriale per il gruppo linguistico tedesco e ladino.
ATTIVITÀ AGEVOLABILI: attività e manifestazioni culturali di interesse provinciale nei settori musica, danza, arte rappresentativa, performance, letteratura, arte figurativa, arte mediale, fotografia, architettura, design, cultura popolare e locale ed ulteriori forme d’espressione artistica, nonché la loro promozione. Possono inoltre essere agevolate le seguenti iniziative di artisti: a) progetti artistici; b) soggiorni studio, partecipazione a workshop, corsi di formazione di breve e lunga durata e altre analoghe iniziative, ad eccezione della formazione universitaria e accademica ordinaria.
INVESTIMENTI AGEVOLABILI: a) acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, attrezzatura e arredamento di sale d’esposizione, sale teatrali e cinematografiche, sale polifunzionali e altri locali destinati ad attività culturali o artistiche; b) acquisto e restauro di opere d’arte, strumenti musicali e costumi tradizionali.
BENEFICIARI: I vantaggi economici per le attività culturali e per gli investimenti possono essere concessi ai seguenti soggetti, di seguito denominati organizzazioni: a) enti; b) fondazioni; c) cooperative; d) associazioni, incluse le federazioni; e) comitati.
REQUISITI DELLE ORGANIZZAZIONI: a) svolgere un’attività continuativa da almeno due anni in provincia di Bolzano; b) avere tra le finalità statutarie lo svolgimento di attività culturali aperte al pubblico; c) disporre di una struttura organizzativa idonea;d) svolgere la propria attività nel rispetto dello statuto e secondo principi di economicità e trasparenza della gestione economicofinanziaria.
REQUISITI DEGLI ARTISTI: i vantaggi economici per le iniziative di artisti possono essere concessi a persone singole originarie della provincia di Bolzano o che svolgano la propria attività nel territorio provinciale da almeno due anni.
CONTRIBUTI E SUSSIDI: I vantaggi economici possono ammontare fino all’80 % della spesa ammessa.
SUSSIDI PER ARTISTI E SUSSIDI DI QUALIFICAZIONE: per la realizzazione delle iniziative può essere concesso un sussidio per artisti pari a un ammontare massimo di 20.000,00 euro. Per la formazione e l’aggiornamento di artisti nell’ambito delle iniziative può essere concesso un sussidio di qualificazione pari a un ammontare massimo di 20.000,00 euro.
VANTAGGI ECONOMICI PLURIENNALI: Al fine di garantire continuità nella programmazione di attività e manifestazioni culturali di particolare rilievo, le organizzazioni possono richiedere un finanziamento per un massimo di tre esercizi finanziari consecutivi.
DOMANDA: Scadenze 10 novembre 2016 e 31 gennaio 2017.

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Provincia Autonoma di Bolzano

La Provincia Autonoma di Bolzano ha pubblicato i criteri che disciplinano la concessione di vantaggi economici, al fine di promuovere attività e investimenti culturali e artistici per il gruppo linguistico tedesco, nonchè per le pubblicazioni e per l’attività editoriale per il gruppo linguistico tedesco e ladino

AMBITO DI APPLICAZIONE

  • Concessione di vantaggi economici, al fine di promuovere attività e investimenti culturali e artistici per il gruppo linguistico tedesco, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), e dell’articolo 2, comma 7, della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9,
  • I vantaggi economici sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

ATTIVITÀ AGEVOLABILI

Possono essere agevolate attività e manifestazioni culturali di interesse provinciale nei settori musica, danza, arte rappresentativa, performance, letteratura, arte figurativa, arte mediale, fotografia, architettura, design, cultura popolare e locale ed ulteriori forme d’espressione artistica, nonché la loro promozione.

  • Nel settore cinema e film può essere agevolata, ai sensi dei presenti criteri, solo l’attività ordinaria.
  • Le attività agevolate devono di norma avere rilevanza sovralocale.
  • Fanno eccezione le iniziative a livello locale correlate ad anniversari almeno venticinquennali.

POSSONO INOLTRE ESSERE AGEVOLATE LE SEGUENTI INIZIATIVE DI ARTISTI:
a) progetti artistici;
b) soggiorni studio, partecipazione a workshop, corsi di formazione di breve e lunga durata e altre analoghe iniziative, ad eccezione della formazione universitaria e accademica ordinaria.

POSSONO INFINE ESSERE AGEVOLATI I SEGUENTI INVESTIMENTI:
a) acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, attrezzatura e arredamento di sale d’esposizione, sale teatrali e cinematografiche, sale polifunzionali e altri locali destinati ad attività culturali o artistiche;
b) acquisto e restauro di opere d’arte, strumenti musicali e costumi tradizionali.

BENEFICIARI

1. I vantaggi economici per le attività culturali e per gli investimenti possono essere concessi ai seguenti soggetti, di seguito denominati organizzazioni:

  • a) enti;
  • b) fondazioni;
  • c) cooperative;
  • d) associazioni, incluse le federazioni;
  • e) comitati.

REQUISITI DELLE ORGANIZZAZIONI

  • a) svolgere un’attività continuativa da almeno due anni in provincia di Bolzano;
  • b) avere tra le finalità statutarie lo svolgimento di attività culturali aperte al pubblico;
  • c) disporre di una struttura organizzativa idonea;
  • d) svolgere la propria attività nel rispetto dello statuto e secondo principi di economicità e trasparenza della gestione economicofinanziaria.

DI NORMA, LE ORGANIZZAZIONI NON DEVONO PERSEGUIRE SCOPO DI LUCRO.

In casi eccezionali e motivati, i vantaggi economici possono essere concessi anche a organizzazioni con scopo di lucro per singole attività culturali di particolare
rilevanza non realizzabili senza il sostegno pubblico.

REQUISITI PER LE INIZIATIVE DI ARTISTI

I vantaggi economici per le iniziative di artisti possono essere concessi a persone singole originarie della provincia di Bolzano o che svolgano la propria attività nel territorio provinciale da almeno due anni.

VANTAGGI ECONOMICI

A) CONTRIBUTI:

  • 1) contributi ordinari;
  • 2) contributi per progetti;
  • 3) contributi per investimenti;
  • 4) contributi integrativi;

B) SUSSIDI:

  • 1) sussidi per attività culturali;
  • 2) sussidi per artisti;
  • 3) sussidi di qualificazione;

C) ASSEGNAZIONI PER L’ATTIVITÀ ORDINARIA

Le organizzazioni possono beneficiare di tutti i tipi di contributo, dei sussidi per attività culturali e delle assegnazioni per l’attivitá ordinaria.
Gli artisti possono beneficiare di contributi per progetti, contributi integrativi, sussidi per artisti e sussidi di qualificazione.

ENTITÀ DEI VANTAGGI ECONOMICI

  • 1. I vantaggi economici di cui all’articolo 4 possono ammontare fino all’80 % della spesa ammessa.
  • 2. Il vantaggio economico concesso è parametrato alla redditività dell’iniziativa e non può essere superiore al deficit evidenziato nella domanda.
  • 3. Per le assegnazioni, l’importo da erogare è inoltre calcolato tenendo conto del vantaggio economico pregresso.
  • 4. I sussidi per attività culturali non possono in ogni caso superare l’importo massimo.
  • 5. I sussidi per artisti e i sussidi di qualificazione non possono in ogni caso superare l’importo massimo.

CONTRIBUTI

  • 1. I contributi ordinari sono concessi per la realizzazione del programma di attività annuale.
  • 2. I contributi per progetti sono concessi per la realizzazione di attività specifiche che si svolgono in un arco di tempo delimitato, a prescindere dall’anno solare.
  • 3. I contributi per investimenti sono concessi per la realizzazione degli investimenti di cui all’articolo 2, comma 4.
  • 4. I contributi integrativi integrano i contributi ordinari, i contributi per progetti o i contributi per investimenti precedentemente concessi.

POSSONO ESSERE CONCESSI NEI SEGUENTI CASI:

  • a) se le risorse economiche di cui all’articolo 11 non sono sufficienti a integrare convenientemente il contributo già concesso per la realizzazione dell’iniziativa pianificata;
  • b) se sono sopravvenuti fatti imprevedibili al momento della presentazione della domanda e indipendenti dalla volontà del richiedente;
  • c) se, per giustificati motivi, appare opportuno aumentare la percentuale di finanziamento o l’importo della spesa ammessa, entro il limite massimo previsto.

Per la realizzazione del programma di attività annuale può essere concesso, in alternativa al contributo ordinario o all’assegnazione per l’attività ordinaria, un sussidio per attività culturali pari a un ammontare massimo di 4.000,00 euro.

  • Possono beneficiare del sussidio le organizzazioni che negli ultimi due anni hanno fruito di finanziamenti provinciali alla cultura.
  • I beneficiari del sussidio non possono fruire nello stesso anno di un’altro vantaggio economico nell’ambito dei finanziamenti provinciali alla cultura che abbia il medesimo scopo.

ASSEGNAZIONI PER L’ATTIVITÀ ORDINARIA

Per la realizzazione del programma culturale annuale può essere concessa, in alternativa al contributo ordinario o al sussidio per attività culturali, un’assegnazione per l’attività ordinaria.

POSSONO BENEFICIARE DELL’ASSEGNAZIONE LE ORGANIZZAZIONI CHE:

  • a) dispongono di un collegio di revisori dei conti con almeno un revisore iscritto all’albo professionale;
  • b) nell’anno precedente all’assegnazione hanno beneficiato di un vantaggio economico da parte della Ripartizione Cultura tedesca superiore a 200.000,00 euro.

SUSSIDI PER ARTISTI E SUSSIDI DI QUALIFICAZIONE

  • Per la realizzazione delle iniziative può essere concesso un sussidio per artisti pari a un ammontare massimo di 20.000,00 euro.
  • Per la formazione e l’aggiornamento di artisti nell’ambito delle iniziative può essere concesso un sussidio di qualificazione pari a un ammontare massimo di 20.000,00 euro.

VANTAGGI ECONOMICI PLURIENNALI

Al fine di garantire continuità nella programmazione di attività e manifestazioni culturali di particolare rilievo, le organizzazioni possono richiedere un finanziamento per un massimo di tre esercizi finanziari consecutivi.
I PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE SONO:

  • a) che l’organizzazione dimostri un’attività pluriennale e continuativa;
  • b) che tale attività sia pianificata sulla base di un progetto culturale e con congruo anticipo;
  • c) che la progettazione preveda consistenti obblighi finanziari;
  • d) che l’organizzazione disponga di una struttura operativa sul territorio provinciale.

RISORSE ECONOMICHE

I richiedenti devono concorrere alle spese preventivate anche con entrate diverse dal finanziamento provinciale quali:

  • a) quote sociali,
  • b) entrate da iniziative,
  • c) entrate da altre attività commerciali;
  • d) vantaggi economici da parte di altri enti pubblici;
  • e) sponsorizzazioni private;
  • f) atti di liberalità o offerte;
  • g) mezzi propri;
  • h) altre entrate.

DOMANDE

Le domande di concessione dei vantaggi economici, da compilare sul modulo o secondo il modello predisposto dall’ufficio competente e sottoscritte dal legale rappresentante dell’organizzazione o dall’artista richiedente, devono essere presentate entro i seguenti termini:

A) DOMANDE DI CONTRIBUTO ORDINARIO, DI SUSSIDIO PER ATTIVITÀ CULTURALI, DI ASSEGNAZIONE PER L’ATTIVITÀ ORDINARIA:

  • entro il 10 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce il vantaggio economico o entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.

B) DOMANDE DI CONTRIBUTO PER PROGETTI, DI CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI, DI SUSSIDIO PER ARTISTI E DI SUSSIDIO DI QUALIFICAZIONE:

  • entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.

Se necessario, le domande possono essere presentate anche nel corso dell’anno;

C) DOMANDE DI CONTRIBUTO INTEGRATIVO:
nel corso dell’anno di riferimento;

D) DOMANDE DI FINANZIAMENTO PLURIENNALE DI CUI ALL’ARTICOLO 10:

  • entro il 10 novembre dell’anno precedente a quello di inizio dell’attività.

I termini di presentazione delle domande non sono perentori e possono essere modificati dalla direttrice/dal direttore di ripartizione competente.

Le domande di cui al comma 1, lettere a), b) e d), devono essere presentate in ogni caso prima che siano state sostenute le relative spese.

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