Dal 7 novembre 2014 le piccole e medie imprese potranno presentare al Gestore del Fondo di garanzia per le PMI (Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A.) le richieste di garanzia relative ai “mini bond”, le operazioni di sottoscrizione di obbligazioni o titoli simili. Sono state pubblicate, infatti, il 23 ottobre 2014 le “Disposizioni operative” aggiornate del Fondo, che entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione. (info)
Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 e operativo dal 2000, con l’obiettivo di favorire l’accesso alle fonti finanziarie da parte delle piccole e medie imprese. Da ultimo, il decreto interministeriale 5 giugno 2014 (G.U. n.172 del 26 luglio 2014) ha definito i requisiti e le caratteristiche delle operazioni ammissibili, le modalità di concessione della garanzia, i criteri di selezione, nonché l’ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo.(info)
Lo strumento consiste nella concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese. Rivolgendosi al Fondo l’impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo.
I soggetti beneficiari finali, ai quali viene concessa la garanzia pubblica, sono le piccole e medie imprese, comprese le imprese artigiane, presenti sul territorio nazionale, economicamente sane e appartenenti a qualsiasi settore, ad esclusione dei settori ritenuti sensibili dall’Unione Europea. (info)
Sono, inoltre, soggetti beneficiari finali i consorzi e le società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese e le società consortili miste (L. 317/91).(info)
I SOGGETTI BENEFICIARI DEL FONDO DI GARANZIA
I soggetti beneficiari finali, ai quali viene concessa la garanzia pubblica, sono
- le piccole e medie imprese (così come definite dalla normativa europea),
- comprese le imprese artigiane,
- presenti sul territorio nazionale,
- economicamente sane
- e appartenenti a qualsiasi settore,
- ad esclusione dei settori ritenuti sensibili dall’Unione Europea.
Sono, inoltre, soggetti beneficiari finali (info)
- i consorzi e le società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese di cui gli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5.01.91 n. 317,
- e le società consortili miste di cui all’articolo 27 della medesima legge.
CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione delle PMI per l’ammissione alla garanzia del Fondo sono stati modificati con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 27 dicembre 2013, attuativo del cosiddetto “Decreto del Fare (Decreto-legge 21 giugno 2013).
I nuovi criteri sono stati aggiornati in funzione del ciclo economico e dell’andamento del mercato finanziario e creditizio, per garantire una maggiore apertura dell’intervento del Fondo nei confronti delle PMI.
Ad accedere alla garanzia del Fondo sono soprattutto microimprese (56.8%), cui seguono le piccole imprese (32,3%) e le imprese di medie dimensioni (10,9%).
Le imprese artigiane rappresentano una buona parte dell’operatività del Fondo: hanno presentato più di 16.000 operazioni nel 2013, pari al 20,3% del totale.
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